Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, e' inserito il seguente: «Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e ((militari nonche')) i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 2. L'assenza dall'ufficio conseguente ((al mancato possesso)) o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ((. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti)) la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ((del presente articolo)) agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. 4. Le disposizioni di cui ai ((commi 1 e 6)) e, in quanto compatibili, quelle di cui ai ((commi 2 e 3)) si applicano anche al magistrato onorario ((e ai giudici popolari)). 5. ((Il responsabile)) della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, ((e' tenuto)) a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al ((comma 5)) dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. 6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies. 7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».

Testo vigente dal 21 novembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 2021 al 21 novembre 2021. 7 parole tolte, 26 parole aggiunte.

… pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militaritolto: , aggiunto: nonche' i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono … la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 2. L'assenza dall'ufficio conseguente tolto: alla carenza aggiunto: al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro tolto: eaggiunto: . Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 aggiunto: del presente articolo agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 … al titolare dell'azione disciplinare. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6tolto: , e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3tolto: , si applicano anche al magistrato onorario aggiunto: e ai giudici popolari. 5. tolto: I responsabili aggiunto: Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, tolto: sono tenuti aggiunto: e' tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5tolto: , dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-21;127~art2 · fonte del testo

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