Art. 186 c.p. — Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Oltre quanto e' prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare ha fatto qualche rilievo in ordine al danno non patrimoniale. Essa vorrebbe, anzitutto, che si dicesse: «danno morale» (termine usato nell'articolo 85 del progetto italo-francese di codice unico delle obbligazioni), anzichè: «non patrimoniale». Ma è più esatto il termine usato dal codice, perchè ci sono dei danni morali che sono contemporaneamente «morali» e «patrimoniali» (come, ad esempio, quando viene denigrata la perizia professionale d'un medico), così che, qualora la legge usasse l'espressione «danno morale», potrebbe sorgere il dubbio, se per la risarcibilità del danno morale sia necessario che esso abbia anche dei riflessi patrimoniali. Nel sistema del codice, invece, il danno morale che si associa a detrimenti patrimoniali è risarcibile come danno patrimoniale, mentre il danno morale, che non riguarda in alcun modo il patrimonio, è risarcibile solo come tale, cioè come danno «non patrimoniale». Si aggiunga che «danno morale» si contrappone piuttosto a «danno fisico», che a «danno non patrimoniale», e il danno fisico può essere, a seconda dei casi, patrimoniale o non patrimoniale. La predetta Commissione mi invitò inoltre ad esaminare se sia da mantenere, nelle ipotesi indicate nell'articolo 7 del codice di procedura penale del 1913, la facoltà di assegnare alla parte lesa una particolare indennità a titolo di riparazione pecuniaria dell'offesa. Ma, posto che oltre il danno patrimoniale e non patrimoniale non può esistere alcun'altra specie di danno riparabile, non mi sembra il caso di seguire la Commissione parlamentare su questo punto, il nuovo codice disponendo in tale materia assai più largamente che il codice di procedura penale del 1913. Se, come a suo tempo ho rilevato, l'offesa non ha prodotto neppure un danno non patrimoniale, ciò significa che si tratta soltanto di un risentimento cupido di vendetta o di lucro, e non di un detrimento che giustamente reclami una riparazione pecuniaria. Per soddisfare codesto risentimento bisognerebbe ritornare alla pena privata, istituto abolito da secoli, e che di proposito non si è voluto ripristinare. Non è decisivo poi l'argomento d'opportunità, che la Commissione adduce a sostegno della sua proposta, che cioè facile è stabilire la riparazione pecuniaria, che compensa l'offesa con la soddisfazione data dal denaro, mentre assai difficile è stabilire, con rigorosa commisurazione, l'ammontare del danno meramente morale. Nessuno pretende che si faccia codesta «rigorosa commisurazione», la quale, tra l'altro, è impossibile, appunto perchè si tratta di valutare un danno non patrimoniale. Il giudice applicherà, in questa materia, quei criteri che la giurisprudenza e la dottrina hanno già da tempo stabiliti. Si aggiunga, infine, che, se è giusto ed equo favorire le persone offese dai reati nel loro intento di ottenere il risarcimento del danno, non sarebbe morale favorire il conseguimento della «soddisfazione che produce il denaro» nei casi in cui il denaro non ha altra ragione di intervenire, che quella di una non commendevole speculazione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 92

  • La Commissione parlamentare, pur lodando l'istituto della pubblicazione della sentenza di condanna (art. 186), propose di sopprimere le parole: «non patrimoniale», sembrandole che tale pubblicazione possa «servire ad evitare l'aggravamento futuro di un danno patrimoniale attualmente incerto». Ma se il danno patrimoniale è attualmente incerto, vuol dire che non si è ancora verificato, che quindi non esiste, che non è giuridicamente danno (e tanto meno patrimoniale), bensì, al più, pericolo di danno. Non mi sembra, pertanto, che esso possa «aggravarsi» in avvenire, ogni aggravamento presupponendo l'esistenza attuale di ciò che può essere aggravato. Nè, d'altro canto, potrebbe ammettersi il risarcimento di un mero pericolo di danno patrimoniale, danno che sarà risarcibile con l'esercizio dell'azione aquiliana, solo se e quando si sarà verificato. D'altra parte la pubblicazione della sentenza è una forma di risarcimento che consiste in una riparazione non pecuniaria e neppure economica. Il danno patrimoniale, invece, ammette soltanto (fuori del caso della restituzione del tolto) il risarcimento in denaro, secondo il nostro diritto. Questo danno viene completamente risarcito mediante il corrispettivo pecuniario, e non ha affatto bisogno di trovare nella pubblicazione della sentenza di condanna un'ulteriore riparazione, la quale perciò deve essere riservata per il danno meramente morale o, più esattamente, «non patrimoniale».

    Relazione al Codice penale (1930), n. 93

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art186 · fonte del testo

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