Codice di procedura penale

Art. 384 c.p.p. — Fermo di indiziato di delitto

Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di identificare l'indiziato fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi ((o di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.)) Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano ((specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga)) e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

Testo vigente dal 28 luglio 2005

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 233/1984

    Illegittimità dichiarata
    30 luglio 1984

    - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 384 n. 2 c.p.p., nella parte in cui tale norma, in caso di sentenza di proscioglimento per infermità psichica, preclude al Giudice istruttore di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p. tra queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della misura…

    Art. 69 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 2001 al 28 luglio 2005. 22 parole aggiunte.

Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di identificare l'indiziatotolto: , fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo … sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi aggiunto: o di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia … al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementiaggiunto: , quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art384 · fonte del testo

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