Art. 26 c.p. — Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20)) ((ne' superiore a euro 10.000)).
Testo vigente dal 8 agosto 2009
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20)) ((ne' superiore a euro 10.000)).
Testo vigente dal 8 agosto 2009
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della provincia autonoma di Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30 (Integrazione della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sull'applicazione delle sanzioni amministrative) sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal pretore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe…
Art. 117 cost. · Art. 26 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.26, comma primo, c.p.m.p. sollevata dal Tribunale militare territoriale di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe, nei confronti dell'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…
Art. 3 cost. · Art. 26 c.p. · Art. 23 c.p. · Art. 27 c.p.
Vanno restituiti al giudice a quo, perché accerti la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla stregua della legge 24 novembre 1981, n. 689, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, cod. pen. - concernente la facoltà del giudice di aumentare la pena dell'ammenda fino al triplo quando essa, anche se applicata nel massimo, possa presumersi inefficace per le condizioni economiche del reo - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto detta disposizione non prevede l'obbligo della preventiva contestazione delle circostanze che legittimano tale aumento. Nel nuovo testo dell'art. 26, cod. pen., come sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la disposizione impugnata è stata infatti soppressa, mentre l'analoga previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 133 bis, cod. pen., - introdotto con l'art. 100 della medesima legge n. 689 del 1981 - risulta inserita in un diverso contesto normativo, nel quale le condizioni economiche del reo assurgono a criterio generale di determinazione della pena pecuniaria (primo comma) e vengono in considerazione, non solo per consentirne l'aumento fino al triplo quando la misura massima sia ritenuta inefficace, ma anche per legittimare la diminuzione sino ad un terzo della pena minima, quando questa sia ritenuta eccessivamente gravosa.
Art. 26 c.p. · Art. 24 cost. · Art. 133-bis c.p. · Art. 101 Modifiche al sistema penale
Non contrasta con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, l'art. 26, secondo comma, codice penale, secondo cui il giudice ha la facoltà di aumentare sino al triplo l'ammenda quando, per le condizioni economiche del reo, può presumersi che quella stabilita dalla legge risulti per lui inefficace. Il criterio ispiratore di questa norma è certo un criterio di discriminazione fondato sulle condizioni personali; ma esso però non è affatto contrario alla logica e alla ragionevolezza, essendo diretto a soddisfare il principio della individualizzazione della pena, la quale deve essere in grado di possedere, anche nei confronti dei più abbienti, quella necessaria efficacia afflittiva e intimidatrice che rappresenta l'obbiettivo, se non unico, almeno precipuo, di ogni genere di pena.
Art. 3 cost. · Art. 26 c.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 8 agosto 2009. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a tolto: lire quattromila aggiunto: euro 20 ne' superiore a tolto: lire due milioni aggiunto: euro 10.000.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art26 · fonte del testo
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