Art. 27 c.p. — Pene pecuniarie fisse e proporzionali
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p. nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto nell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772; dichiara inammissibile la questione…
Art. 27 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 27 cost.
Come già affermato, l'aver previsto, per il reato di abusivo esercizio di deposito di oli minerali, un trattamento sanzionatorio commisurato alla quantità di prodotto transitato nel deposito appare ragionevole, in considerazione della natura permanente del reato e tenuto conto che un livellamento del trattamento punitivo - rinvenibile, nell'ipotesi di caducazione della pena comminata, nell'art. 24 cod.pen. - darebbe luogo alla irragionevole equiparazione di situazioni differenziate con riguardo all'interesse erariale concretamente violato. Deve pertanto ribadirsi anche in riferimento all'impugnato art. 27 cod.pen. la legittimità di pene pecuniarie proporzionali senza limite massimo, trovando l'esigenza di individualizzazione della pena adeguato soddisfacimento negli istituti (artt. 132 e 133 cod.pen.) preposti alla concreta determinazione della stessa. Allo stesso modo risulta rispettato anche il principio di legalità attraverso la predeterminazione normativa del rapporto tra entità della violazione (e quindi danno arrecato) e pena pecuniaria. (Manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, e 27, cod.pen.). - In senso conforme v. ord. nn. 497/1991, 285/1992, 327/1992 e 67/1993. - Sulla legittimità di pene pecuniarie indeterminate nel massimo v. S. nn. 15/1962 e 167/1971. - Sulla esigenza di articolazione del trattamento punitivo v. S. n. 313/1990.
Art. 27 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.
Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) nell…
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.
L'art. 27 della Costituzione non impone al legislatore di determinare la pena fra un minimo e un massimo, onde la pena pecuniaria commisurata al valore del bene oggetto della tutela penale è compatibile con il principio della legalità, senza che l'emenda del reo possa riuscire compromessa per la sola circostanza del carattere di rigidezza della pena, la cui misura è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Ne' la mancanza di un limite massimo della pena pecuniaria costituisce violazione del principio della umanità della pena quando la norma si riferisce ad una sanzione che resta nell'ambito di quelle generalmente previste dall'ordinamento, indubbiamente compatibili, come tali, con l'esigenza di umanità affermata nella Carta costituzionale. È pertanto infondata la questione di legittimità dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che prevede una pena pecuniaria proporzionale alla quantità di tabacco oggetto di contrabbando, e dell'art. 27 del Codice penale, nella parte in cui prevede che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo, sollevate in relazione agli artt. 27, primo e terzo comma della Costituzione.
Art. 27 c.p. · Art. 1 Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art27 · fonte del testo
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