Codice penale

Art. 27 c.p. — Pene pecuniarie fisse e proporzionali

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 358/1993

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 1993

    Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p. nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto nell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772; dichiara inammissibile la questione…

    Art. 27 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 200/1993

    Questione infondata
    27 aprile 1993

    Come già affermato, l'aver previsto, per il reato di abusivo esercizio di deposito di oli minerali, un trattamento sanzionatorio commisurato alla quantità di prodotto transitato nel deposito appare ragionevole, in considerazione della natura permanente del reato e tenuto conto che un livellamento del trattamento punitivo - rinvenibile, nell'ipotesi di caducazione della pena comminata, nell'art. 24 cod.pen. - darebbe luogo alla irragionevole equiparazione di situazioni differenziate con riguardo all'interesse erariale concretamente violato. Deve pertanto ribadirsi anche in riferimento all'impugnato art. 27 cod.pen. la legittimità di pene pecuniarie proporzionali senza limite massimo, trovando l'esigenza di individualizzazione della pena adeguato soddisfacimento negli istituti (artt. 132 e 133 cod.pen.) preposti alla concreta determinazione della stessa. Allo stesso modo risulta rispettato anche il principio di legalità attraverso la predeterminazione normativa del rapporto tra entità della violazione (e quindi danno arrecato) e pena pecuniaria. (Manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, e 27, cod.pen.). - In senso conforme v. ord. nn. 497/1991, 285/1992, 327/1992 e 67/1993. - Sulla legittimità di pene pecuniarie indeterminate nel massimo v. S. nn. 15/1962 e 167/1971. - Sulla esigenza di articolazione del trattamento punitivo v. S. n. 313/1990.

    Art. 27 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

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  • Sentenza n. 409/1989

    Illegittimità dichiarata
    18 luglio 1989

    Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) nell…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art27 · fonte del testo

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