Art. 663 c.p. — Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

[1]Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)).

[2]((Alla stessa sanzione)) soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorita' o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

[3]Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorita' competente. 141

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

141

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/1956

    Ha colpito questo articolo
    14 giugno 1956

    Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dello art. 113 commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del T.U. delle leggi di P.S. deriva come conseguenza la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 D. Lg. 8 novembre 1947, n. 1382, e la inoperatività dell'art. 663 Cod.pen. in quanto riferibile per la sanzione all'art. 113 T.U. leggi di p.s..

    Art. 113 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 663 c.p. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 64/1974

    Questione infondata
    13 marzo 1974

    A seguito e per effetto della sent. n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, le trasgressioni al 5 comma dell'art. 113 del T.U. della legge di p.s., ribadito e specificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, trovano tuttora le loro sanzioni nell'art. 663 del cod. pen., nella formulazione alla quale esclusivamente poteva avere riferimento l'art. 4 di cui alla citata legge del 1941, mentre penalmente irrilevanti sono oramai divenute le diverse figure di reato enunciate nel secondo comma dell'art. 663 cod. pen. (affissioni senza licenza o senza osservare le prescrizioni) alle quali si riferiva il successivo D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382. Così che, attualmente, nessuna differenza di trattamento sussiste per le due ipotesi di affissioni fuori degli appositi spazi e di iscrizioni in luoghi pubblici, per entrambe essendo prevista la stessa pena dell'ammenda. Non è, pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663, secondo comma, cod. pen., nel testo risultante dalla modificazione introdotta dall'art. 2 del D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382.

    Art. 663 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 2 Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni · Art. 4 Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 11/1974

    Illegittimità dichiarata
    23 gennaio 1974

    Per quelle norme che cessano di avere efficacia perché dichiarate costituzionalmente illegittime l'art. 663, secondo comma, cod. pen., richiamato per quanto riguarda la sanzione penale, rimane inoperante, mentre non viola di per sé alcuna norma costituzionale allorquando commina una sanzione per la violazione di altre disposizioni che, in materia di affissione di scritti o disegni in luogo pubblico, siano legittime. Pertanto è manifestamente infondata - in riferimento all'art. 21, comma secondo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 cpv., denunziato in quanto contiene la sanzione penale per la inosservanza della prescrizione (dichiarata illegittima) di cui all'art. 3 della legge n. 166 del 1941. Cfr.: sent. n. 1 del 1956.

    Art. 3 Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni · Art. 10 Disposizioni sulla stampa · Art. 663 c.p. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1994 al 15 gennaio 2000. 13 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, e' punito con tolto: l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire diecimila aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

Alla stessa tolto: pena aggiunto: sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorita' o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art663 · fonte del testo

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