Codice penale

Art. 528 c.p. — Pubblicazioni e spettacoli osceni

[1]Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000)).

[2]((Alla stessa sanzione)) soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

[3]((Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103)) a chi:

[4]1° adopera qualsiasi mezzo di pubblicita' atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

[5]2° da' pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenita'.

[6]Nel caso preveduto dal numero 2°, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso nonostante il divieto dell'Autorita'.

Testo vigente dal 6 febbraio 2016

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Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/2002

    Questione infondata
    5 aprile 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli artt. 21, sesto comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

    Art. 21 cost. · Art. 25 cost. · Art. 528 c.p. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 368/1992

    Questione infondata
    27 luglio 1992

    Il limite del buon costume di cui all'art. 21 u.c. Cost., è diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali indispensabili, in un dato momento storico, ad assicurare, in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone; da ciò deriva che l'osceno, come anche affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, attinge il limite all'antigiuridicità penale solo quando sia destinato a raggiungere la percezione della collettività. Di conseguenza ove, come nel caso, il giudice debba fare applicazione dell'art. 528 c.p. (che punisce chiunque detiene scritti disegni, immagini o altri oggetti osceni) deve tener presente che la misura di illiceità dell'osceno è data dalla capacità offensiva del fatto verso gli altri, capacità che deve ritenersi insussistente nelle ipotesi (come quella del caso di specie) in cui l'accesso alle immagini pornografiche non sia indiscriminatamente aperto al pubblico, ma sia riservato solo alle persone adulte che ne facciano richiesta. Così interpretata la norma (v. massima C) viene meno la censura di violazione dell'art. 21 Cost., formulata in base all'assunto che anche nella suddetta ipotesi la detenzione di disegni, immagini e oggetti osceni avrebbe potuto considerarsi illecito penale, risultando di conseguenza assorbiti - in quanto basati sullo stesso errato presupposto - gli altri motivi di incostituzionalità dedotti in riferimento agli art. 27, terzo comma, Cost., nonché al combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 528 cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 21 e 27, terzo comma, Cost., nonché al combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, Cost.).

    Art. 528 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 330/1991

    Questione infondata
    10 luglio 1991

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355, sollevata dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di S. Donà di Piave, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con ordinanza 21 febbraio 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 lug…

    Art. 21 cost. · Art. 528 c.p. · Art. 725 c.p. · Art. 14 Disposizioni sulla stampa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il progetto definitivo prevedeva in due distinti articoli il delitto di pubblicazioni oscene e quello di pubblicazioni o spettacoli osceni. Poichè nessuna ragione v'era di mantenere questa separazione, tanto più che la pena era ed è la medesima, li ho unificati nell'articolo 528 del codice.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 172

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016. 25 parole tolte, 32 parole aggiunte in 3 capoversi.

… mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, e' tolto: punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille aggiunto: soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Alla stessa tolto: pena aggiunto: sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

tolto: Tale pena si applica inoltreaggiunto: Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art528 · fonte del testo

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