Art. 663-bis c.p. — Divulgazione di stampa clandestina

[1]Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

[2]Per le violazioni di cui al presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 8/2002

    Questione inammissibile
    30 gennaio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 663-bis del codice penale, come modificato dall’art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 507, in relazione al combinato disposto degli artt. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21, in quanto l’ordinanza di rimessione risulta affetta da un difetto assoluto di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' ad un atto di causa. - Sulla necessità di motivazione e sulla autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, si vedano sentenze n. 310/2000 e n. 242/1999 nonché ordinanze n. 556 e 232/2000 (tutte, qui richiamate).

    Art. 663-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 18 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 116/2000

    Altra decisione
    21 aprile 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce degli artt. 47 e 100 dell'intervenuto decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 663-bis del codice penale, 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, denunziato, in riferimento agli artt. 21, 3, 4 e 18 della Costituzione, nella parte in cui prevede il reato di divulgazione di stampa clandestina, in caso di distribuzione di periodico mancante della relativa registrazione.

    Art. 663-bis c.p. · Art. 21 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 188/1976

    Questione infondata
    22 luglio 1976

    L'art. 663 bis del c.p., ove si voglia ricomprendere tra i comportamenti da esso previsti la divulgazione di stampati dei quali non sia stata previamente effettuata la consegna d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, non viola l'art. 21 della Costituzione non comportando alcuna restrizione della libertà di manifestazione del pensiero e neppure un apprezzabile ostacolo alla diffusione delle idee, anche nelle ipotesi in cui, a seguito di eventi calamitosi, l'ubicazione degli uffici ai quali la consegna deve essere fatta non sia facilmente conoscibile. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 bis. c.p. e della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (Norme sulla consegna obbligatoria di esemplari degli stampati o delle pubblicazioni), proposta, in riferimento agli artt. 21, 2 e 49 della Costituzione. - S. n. 199/1972.

    Art. 663-bis c.p. · Art. 21 cost. · Art. 2 cost. · Art. 49 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 15 gennaio 2000. 21 parole tolte, 42 parole aggiunte in 2 capoversi.

Salvo che il fatto tolto: non costituisca, reato piu' grave aggiunto: costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, tolto: e punto con l'ammenda fino a lire 50.000 o con l'arresto fino ad un anno aggiunto: e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

aggiunto: Per le violazioni di cui al presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art663bis · fonte del testo

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