Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/01/1974 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663, secondo

comma, del codice penale; dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n.

166 (Norme integrative per la disciplina delle pubbliche affissioni); e

dell'art. 10, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47

(Disposizioni sulla stampa), promosso con ordinanza emessa il 18

febbraio 1971 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico

di Pettinari Giancarlo, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21

aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Pettinari Giancarlo,

imputato dei reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge 23 gennaio 1941,

n. 166, 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 663 del codice penale,

per avere affisso ad un muro di una pubblica via di Montefano un

manifesto, scritto a penna, da lui medesimo compilato, di intonazione

politica, delle dimensioni di cm. 120x60, senza l'autorizzazione del

Prefetto e senza averne dato avviso alla locale autorità di P.S., il

pretore di Recanati ha sollevato di ufficio la questione di

legittimità costituzionale dei ripetuti articoli del codice penale e

delle leggi n. 166 del 1941 e n. 47 del 1948, in riferimento

all'articolo 21 della Costituzione.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

Secondo il pretore di Recanati, l'art. 3 della legge 23 gennaio

1941, n. 166, che vieta l'affissione di manifesti di propaganda

politica, sociale e culturale in luogo pubblico senza l'autorizzazione

del Prefetto; l'art. 663, comma secondo, del codice penale, che punisce

l'affissione di scritti e disegni in luogo pubblico senza licenza

dell'autorità o senza osservarne le prescrizioni; e l'art. 10 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47, che, per l'affissione del giornale murale

a copia unica, prescrive l'avviso all'autorità di P.S. violerebbero

l'art. 21, secondo comma, Cost., per cui la stampa non può essere

soggetta ad autorizzazione o censura.

È fondata la questione di legittimità costituzionale del

suindicato art. 3 della legge n. 166 del 1941. Poiché l'ordinanza

parte dal presupposto che questa norma non è stata abrogata né

esplicitamente né implicitamente da leggi ordinarie successive, se ne

deve dichiarare la illegittimità. Ed infatti essa richiede

l'autorizzazione del Prefetto per la affissione in luogo pubblico di un

manifesto, il che implica un preventivo esame ed un controllo

dell'autorità sul contenuto dello scritto, certamente non conciliabili

con il principio costituzionale della libertà di manifestazione del

pensiero.

L'art. 663 del codice penale viene denunziato in quanto contiene la

sanzione penale per la inosservanza della prescrizione contenuta nel

suindicato art. 3 della legge n. 166 del 1941. Orbene, per quelle

norme, che cessano di avere efficacia perché dichiarate

costituzionalmente illegittime - come nella specie - l'art. 663, cpv.,

richiamato per quanto riguarda la sanzione penale, rimane inoperante,

mentre non viola di per sé alcuna norma costituzionale allorquando

commina una sanzione per altre norme che, in materia di affissione di

scritti o disegni in luogo pubblico, siano legittime. Pertanto,

conformemente a quanto la Corte ha deciso con la sentenza n. 1 del

1956, non si può dichiararne la illegittimità costituzionale.

Per quanto riguarda l'art. 10 della legge n. 47 del 1948, la

sentenza di questa Corte n. 115 del 1957 ha già dichiarato che esso

non è in contrasto con l'art. 21 Cost., perché l'avviso della

pubblicazione di un giornale murale a copia unica da consegnare alla

P.S. sostituisce la consegna di copie alla Prefettura ed alla Procura

della Repubblica disposta per gli stampati e per i giornali ordinari o

murali, e, come tale, non importa nessuna autorizzazione e nessun

potere di censura da parte dell'autorità a cui vengono consegnate le

copie.

Il giudice a quo ripropone ora la medesima questione, ma non

prospetta nuovi profili, e sottopone a critica la sentenza suindicata

con argomenti, che non hanno alcun fondamento e quindi non possono

indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23

gennaio 1941, n. 166 (Norme integrative per la disciplina delle

pubbliche affissioni);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 10, secondo e terzo comma, della legge 8

febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'art. 663,

capoverso, del codice penale, sollevate in riferimento all'art. 21

della Costituzione con ordinanza 18 febbraio 1971 del pretore di

Recanati e già decise con sentenze n. 1 del 1956 e n. 115 del 1957.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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