Art. 345 c.p. — Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni
Chiunque, per disprezzo verso l'Autorita', rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorita' stessa, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).
Testo vigente dal 15 gennaio 2000
