Codice penale

Art. 664 c.p. — Distruzione o deterioramento di affissioni

[1]Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila)).

[2]Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)).

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 299/1991

    Questione infondata
    26 giugno 1991

    Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza della stessa avendo il giudizio 'a quò ad oggetto una imputazione relativa alla distruzione di manifesti affissi dal Comune per la celebrazione di una festività civile.

    Art. 664 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 2 Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000. 13 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, e' punito con tolto: l'ammenda fino a lire tremila aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', tolto: la pena e' dell'ammenda fino a lire mille aggiunto: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art664 · fonte del testo

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