Codice penale

Art. 662 c.p. — Esercizio abusivo dell'arte tipografica

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Articolo abrogato dal d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Abrogato dal 5 agosto 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 38/1961

    Questione infondata
    24 giugno 1961

    L'autorizzazione contemplata dagli artt. 111 del T.U. delle leggi di p.s. e 662 Cod. pen. non ha per oggetto la diffusione del pensiero, ma l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini a questa, delle quali è oggetto soltanto la riproduzione in numero illimitato di esemplari che contengono la manifestazione di una opinione e di un pensiero. Non è, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli sopraindicati in riferimento all'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 1/56 F; 1/56 H;

    Art. 662 c.p. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1994

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1994. 48 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di' riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

    Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art662 · fonte del testo

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