Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 663,

secondo comma, del codice penale, modificato dall'art. 2 del decreto

legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 dicembre 1971 dal pretore di Pisa nel

procedimento penale a carico di Balestri Rolando ed altri, iscritta al

n. 77 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;

2) ordinanza emessa il 2 dicembre 1972 dal pretore di Pisa nel

procedimento penale a carico di Bargagna Alfredo ed altri, iscritta al

n. 163 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

In fatto e in diritto:

1. - I giudizi promossi dalle due ordinanze del pretore di Pisa

vengono riuniti e decisi con unica sentenza, avendo ad oggetto la

stessa questione, che concerne la legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione,

dell'art. 663, secondo comma, del codice penale, nel testo risultante

dalla modificazione introdotta con l'art. 2 del decreto legislativo 8

novembre 1947, n. 1382. Stando all'interpretazione assunta nelle

ordinanze, infatti, in forza dell'art. 663, così come modificato, la

collocazione di iscrizioni in luoghi pubblici (comprensiva di quelle

tracciate sul suolo stradale, come avvenuto nella specie) sarebbe

punita più gravemente (e cioè, anche con l'arresto) rispetto alle

affissioni eseguite fuori degli spazi a ciò destinati, essendo tale

infrazione sanzionata con la sola ammenda, in forza del rinvio fisso al

testo originario del detto art. 663 operato dagli artt. 2 e 4 della

legge 23 gennaio 1941, n. 166.

2. - La questione, che muove da un'errata interpretazione delle

sopra riferite disposizioni di legge, disattesa dalla costante

giurisprudenza ordinaria, non è fondata.

Ed invero, a seguito e per effetto della sentenza n. 1 del 1956,

con cui questa Corte ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale

dell'art. 113 del t.u. della legge di p.s. (e con esso dell'art. 663

cod. pen., nella parte che vi corrisponde), ad eccezione soltanto del

suo quinto comma, che vieta le affissioni fuori dei luoghi destinati

dall'autorità competente, la situazione di diritto in materia si

presenta oggi nei termini che possono brevemente riassumersi come

segue.

Le trasgressioni al divieto di cui al ricordato quinto comma

dell'art. 113 legge di p.s., ribadito e specificato nell'art. 2 della

legge n. 166 del 1941, pure citato, trovano tuttora la loro sanzione

nell'art. 663 cod. pen., nella formulazione alla quale esclusivamente

poteva avere riferimento l'art. 4 della legge del 1941; penalmente

irrilevanti, invece, sono divenute ormai le diverse figure di reato

enunciate nel secondo comma della disposizione del codice (affissione

senza licenza o senza osservarne le prescrizioni), alle quali si

riferiva il successivo decreto legislativo del 1947, nell'inasprire le

pene.

Sicché, attualmente, nessuna differenza di trattamento sussiste

per le due ipotesi, poste tra loro a raffronto dalle ordinanze, di

affissioni fuori degli appositi spazi e di iscrizioni in luoghi

pubblici, per entrambe essendo prevista la stessa pena dell'ammenda.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 663, secondo comma, del codice penale, nel testo risultante

dalla modificazione introdotta con l'art. 2 del decreto legislativo 8

novembre 1947, n. 1382, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo e

secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Pisa con le ordinanze

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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