[1](Art. 114 T. U. 1926).

[2]Salvo quanto e' disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, e' vietato, senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni.17

[3]E' altresi' vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.17

[4]I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorita' e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relative a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.17

[5]La licenza e' necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.17

[6]Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorita' competente.

[7]La concessione della licenza prevista da questo articolo non e' subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facolta' dell'autorita' locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non puo' essere data alle persone sfornite di carta di identita'.17

[8]Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza la licenza, sono tolti a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza.17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

17

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 giugno 1956, n. 1 (in G.U. 1ª s.s. 14/06/1956, n. 146) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773 - per la violazione delle quali la sanzione penale e' preveduta dall'art. 663 Cod. pen. modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 - e di conseguenza dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, salva la ulteriore disciplina per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione".

Testo vigente dal 15 giugno 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 106/1974

    Questione infondata
    18 aprile 1974

    Sono manifestamente infondate, in riferimento agli articoli 21 e 3, secondo comma, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 113, comma quinto, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) e degli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 recante "Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni".

    Art. 21 cost. · Art. 3 cost. · Art. 113 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 2 Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 52/1959

    Questione infondata
    21 novembre 1959

    Vedi: Sent. n. 1/1956 H.

    Art. 136 cost. · Art. 113 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 30 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 21/1958

    Questione infondata
    11 marzo 1958

    Le norme che la Corte dichiara costituzionalmente illegittime cessano di avere efficacia (in base al disposto dell'art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (ex art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi. Pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale concernente norme già riconosciute contrastanti con precetti della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 21 Cost. - dell'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo, che richiedono la licenza dell'Autorità di p.s. per distribuire o mettere in circolazione o affiggere in luoghi pubblici scritti, disegni o giornali). Cfr.: sentenza n. 1 del 5 giugno 1956.

    Art. 136 cost. · Art. 113 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 30 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1956

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 15 giugno 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 giugno 1956, n. 1 (in G.U. 1ª s.s. 14/06/1956, n. 146) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773 - per la violazione delle quali la sanzione penale e' preveduta dall'art. 663 Cod. pen. modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 - e di conseguenza dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, salva la ulteriore disciplina per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art113 · fonte del testo

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