Art. 725 c.p. — Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 330/1991

    Questione infondata
    10 luglio 1991

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355, sollevata dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di S. Donà di Piave, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con ordinanza 21 febbraio 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 lug…

    Art. 21 cost. · Art. 528 c.p. · Art. 725 c.p. · Art. 14 Disposizioni sulla stampa

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  • Sentenza n. 1063/1988

    Questione infondata
    6 dicembre 1988

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 528 cod. pen. e dell'articolo unico della l. 17 luglio 1975 n. 355 (Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 cod. pen. e dagli articoli 14 e 15 l. 8 febbraio 1948 n. 47), sollevata dal Pretore di Trieste, con ordinanza…

    Art. 528 c.p. · Art. 725 c.p. · Art. 14 Disposizioni sulla stampa · Art. 15 Disposizioni sulla stampa

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 241/1982

    Questione inammissibile
    29 dicembre 1982

    dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355, sollevata in riferimento agli artt. 3, 21 e 31 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ORONZO REALE -…

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 31 cost. · Art. 528 c.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000. 6 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, e' punito con tolto: l'ammenda da lire cento a diecimila aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art725 · fonte del testo

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