Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U.

delle leggi di p. s., approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773, in

relazione all'art. 663 Codice penale e in riferimento all'art. 21 della

Costituzione; e dell'art. 18 del detto testo unico in relazione

all'articolo 655 Codice penale e in riferimento all'art. 17 della

Costituzione, emessa il 20 gennaio 1956 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Zaccaria Alcide ed altri, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed

iscritta al n. 340 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che questa Corte ha già avuto occasione di decidere la

questione della legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U.

delle leggi di p. s. approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773, con

sentenza n. 1 del 5 giugno 1956;

che, essendo stata dichiarata, con detta sentenza, la

illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3,

4, 6 e 7, del menzionato art. 113, tali norme, unicamente alle altre

ivi indicate, hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della

Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo

alla pubblicazione della sentenza (art. 30, terzo comma della legge 11

marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi

giudizi in ordine alla legittimità costituzionale della detta

disposizione dell'art. 113 del citato testo unico;

che questa Corte ha pure avuto occasione di esaminare la questione

della legittimità costituzionale dell'art. 18 del citato testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, in riferimento all'art. 17 della

Costituzione;

che essendo stata dichiarata, con la sentenza n. 9 del 19 giugno

1956, la legittimità costituzionale del detto art. 18 nella parte che

si riferisce alle riunioni in luogo pubblico; che non essendovi alcun

motivo per modificarla, tale decisione deve essere confermata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale proposte con l'ordinanza in data 20 gennaio 1956 ed

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANTULLI.

ECLI:IT:COST:1957:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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