Codice penale

Art. 644 c.p. — Usura

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[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii, e' punito con la reclusione ((da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni)).

[2]Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

[3]((Le pene sono aumentate da un terzo alla meta' se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' professionale o di intermediazione finanziaria)).

Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 24 marzo 1996

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 644 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 861/2026

    15 gennaio 2026

    In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui alla l. n. 108 del 1996, occorre procedere, dapprima, alla comparazione tra il tasso effettivo globale degli interessi (TEG) concretamente applicato e il tasso soglia indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996; quindi, a una distinta e autonoma comparazione tra la commissione di massimo scoperto applicata e la relativa soglia (pari alla CMS media risultante dai decreti ministeriali aumentata della metà); infine, a una successiva compensazione tra il margine residuo degli interessi praticati in concreto rispetto alla soglia e l'eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto rispetto alla propria soglia.

    Art. 644 c.p. · Art. 1815 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31422/2025

    2 dicembre 2025

    In tema di usura, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto che integrano i precetti normativi di rango primario e che, pertanto, nel comporre con i predetti un quadro regolatorio unitario, devono essere conosciuti e applicati dal giudice a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.

    Art. 644 c.p. · Art. 2 Disposizioni in materia di usura · Art. 113 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21831/2025

    29 luglio 2025

    In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).

    Art. 644 c.p. · Art. 1224 c.c. · Art. 1282 c.c. · Art. 1418 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19347/2025

    14 luglio 2025

    Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cd. tasso soglia, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.

    Art. 644 c.p. · Art. 2697 c.c. · Art. 1815 c.c. · Art. 1 Disposizioni in materia di usura

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'articolo 659 del progetto definitivo richiedeva per il delitto d'usura (art. 644 del codice), tra l'altro, che il colpevole avesse «profittato delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno, determinato da sventura». La Commissione parlamentare propose la soppressione delle parole: «determinato da sventura», perchè opinò che l'usuraio suole profittare non della sola sventura, bensì anche di altre condizioni, come avviene talora in relazione ai così detti debiti d'onore. Ho trovato esatta l'osservazione della Commissione e perciò ho corretto la formula della disposizione in modo da esigere che il colpevole profitti dello stato di bisogno di una persona, da qualsiasi causa cagionato. Come nella truffa in rapporti illeciti, così in questo delitto non v'è ragione di aver riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacchè si punisce non per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura, che non cessa di essere tale solo perchè esercitata a danno, anzichè di uno sventurato, d'un prodigo o d'un vizioso.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 211

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1992

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 8 agosto 1992. 6 parole tolte, 37 parole aggiunte in 3 capoversi.

… di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii, e' punito con la reclusione tolto: fino a due aggiunto: da uno a cinque anni e con la multa da lire tolto: mille a ventimila aggiunto: sei milioni a lire trenta milioni.

… dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurarioaggiunto: .

aggiunto: Le pene sono aumentate da un terzo alla meta' se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' professionale o di intermediazione finanziaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art644 · fonte del testo

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