Art. 644 c.p. — Usura
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[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimila.
[2]Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 8 agosto 1992
