Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1997

Altra decisione · depositata il 03/04/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1,

legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione

della delinquenza mafiosa e di altre gravi forme di manifestazione di

pericolosità sociale), novellato dall'art. 11 del d.-l. 31 dicembre

1991, n. 419 (Istituzione del fondo di sostegno per le vittime di

richieste estorsive), convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172,

promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1996 dal tribunale di

Crotone, nel procedimento penale a carico di Pugliese Franco,

iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per l'applicazione della

misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di

pubblica sicurezza e della misura patrimoniale della confisca di beni

ai sensi degli artt. 2, 2-bis e 2-ter della legge 31 maggio 1965, n.

575 (Disposizioni contro la mafia), il tribunale di Crotone, con

ordinanza emessa l'8 febbraio 1996, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55

(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa e di

altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come

modificato dall'art. 11 del d.-l. 31 dicembre 1991, n. 419

(Istituzione del fondo di sostegno per le vittime di richieste

estorsive), convertito nella legge 18 febbraio 1992, n. 172;

che, secondo l'autorità remittente, la norma denunciata, la

quale prevede l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali

di cui agli artt. 2-bis e seguenti della legge n. 575 del 1965 anche

nei confronti di coloro che, pur non essendo inquadrabili all'interno

delle associazioni di stampo mafioso, si può ritenere tuttavia che

vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività

delittuose, quando queste ultime concretino i reati specificamente

indicati, sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto non

include tra tali illeciti i reati di usura previsti dagli artt. 644 e

644-bis del codice penale;

che la normativa in questione sarebbe frutto di una linea

evolutiva della legislazione (le cui tappe precedenti vengono

indicate nell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella

legge 13 settembre 1982, n. 646, e nello stesso testo originario

dell'art. 14 della legge n. 55 del 1990), che è venuta ad equiparare

ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose gli

autori di reati che si pongono come logica conseguenza

dell'accumulazione di denaro proveniente dalla attività di quelle

associazioni o si collocano come attività di supporto delle

associazioni medesime, al fine del procacciamento di mezzi;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, fra le attività

delittuose che realizzano l'intento che il legislatore tendeva ad

evitare è sicuramente compreso il delitto di usura, per la sua

funzione di riutilizzo altamente remunerativo di capitali provenienti

da attività poste in essere dalle associazioni mafiose; e dunque la

mancata inclusione dei reati di usura e usura impropria fra quelli

elencati nell'art. 14 della legge n. 55 del 1990 sarebbe censurabile

per irragionevolezza e disparità di trattamento di situazioni fra

loro parificabili;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rilevando che l'art. 9 della legge 7 marzo 1996, n. 108

(Disposizioni in materia di usura), ha introdotto nella disposizione

impugnata il riferimento al reato di usura previsto dall'art. 644 del

codice penale (mentre l'art. 644-bis dello stesso codice è stato

abrogato dall'art. 1, comma 2, della stessa legge), e chiedendo

pertanto la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame

della questione alla luce dello jus superveniens;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è

sopravvenuta la legge 7 marzo 1996, n. 108, la quale all'art. 9 ha

modificato l'elenco di reati cui si riferisce la disposizione

impugnata, includendovi il reato di usura previsto e punito dall'art.

644 del codice penale (come riformulato dall'art. 1, comma 2, della

stessa legge), e all'art. 1, comma 2, ha abrogato l'art. 644-bis del

codice penale (usura impropria);

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice a quo

per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello jus

superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Crotone.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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