A proposito dei delitti di diffamazione e d'ingiuria (articoli 594, 595), la Commissione parlamentare espresse l'avviso che fosse opportuno ritornare al sistema del codice del 1889, non convenendo, a suo avviso, modificare una disciplina ormai tradizionale e sviluppata da una lunga applicazione. Io comprendo come il distacco da concetti tradizionali (dato che quarant'anni siano sufficienti a formare una tradizione) torni sempre alquanto penoso, come l'abbandono di ogni abitudine inveterata. Ma, se ciò dovesse impedire l'adozione di concetti scientificamente e praticamente più esatti, nessun progresso avrebbero fatto le leggi penali, e si sarebbe continuato, ad esempio, a comprendere nella nozione di «iniuria» una quantità di diversissimi reati, che ora invece sono tenuti distinti a seconda della loro obiettività giuridica e della loro materialità. La distinzione, accolta dal codice, tra i delitti di ingiuria e di diffamazione si fonda sull'elemento della presenza (ingiuria) o dell'assenza (diffamazione) della persona offesa. La costruzione adottata, praticamente, presenta una grande semplicità di applicazione, come apparirà quando si sarà diradata la confusione di concetti creata dal codice penale del 1889. E veramente è assai più agevole accertare l'elemento estrinseco della presenza, che quello dell'addebito d'un fatto determinato. Sotto l'aspetto scientifico, il codice si richiama alla tradizione (e qui veramente è il caso di parlare di «tradizione») giuridica italiana, che stabilì la distinzione tra contumelia (offesa in presenza) e diffamazione (divulgazione di offesa presso terzi). Questo concetto è conforme al principio per cui il patrimonio morale di una persona (onore in senso lato) può essere leso, o mediante offese immediatamente percepite dal soggetto passivo presente, del quale ledono il sentimento personale di onore o di decoro (onore in senso specifico e soggettivo), ovvero mediante offese comunicate a più persone e che intaccano la buona fama della persona, cioè la stima, la favorevole opinione che gli altri hanno di lei (reputazione: onore in senso oggettivo). La diffamazione è naturalmente delitto più grave dell'ingiuria, per la maggior quantità ed estensione del danno, e per la viltà e la particolare pericolosità del colpevole. L'ingiuria è meno grave, perchè l'offeso, presente, può difendersi, giustificandosi o ritorcendo l'offesa. Ciò posto, il sistema del codice rappresenta un progresso, e non un regresso, in confronto di quello del codice precedente.
Relazione al Codice penale (1930), n. 198