Codice penale

Art. 599 c.p. — Provocazione

[1]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).

[2]Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti ((dall'articolo)) 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).

Testo vigente dal 6 febbraio 2016

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 210/2017

    Parametro
    7 agosto 2017

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sulmona, con l'ordinanza indicata in epig…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 110 c.p.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La provocazione esclude la punibilità dei delitti di ingiuria e di diffamazione, quando il fatto sia stato commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (art. 599). Alla Commissione parlamentare non parve sufficientemente chiara la dizione del progetto: «fatto ingiusto altrui e immediatamente dopo di esso», perchè si dubitò che fosse necessaria una proporzione tra il fatto ingiusto e l'offesa reattiva e si trovò incerto il momento in cui è apprezzabile lo stato di provocazione. Sul primo punto è da osservare che, quando il provocato reagisce al fatto ingiusto altrui con una semplice offesa (ingiuria o diffamazione), la proporzione c'è sempre. Non so poi immaginare a quali dubbi possa dar luogo l'espressione: «fatto ingiusto», tanto essa mi sembra chiara e precisa. Chiara, perchè denota che il fatto deve essere o illecito in sè stesso, ovvero compiuto in modo antigiuridico, come sarebbe nel caso del creditore che, per esercitare il suo diritto di riscossione, usi modi ingiustificabilmente offensivi. Precisa, perchè l'attributo dell'ingiustizia non può che riferirsi al fatto, e non alla provocazione (come fa invece il codice del 1889), in quanto una «provocazione» giusta non è evidentemente concepibile. Quanto all'altro rilievo, relativo al requisito dell'immediatezza della reazione, questo è necessario per non confondere la provocazione con la vendetta, ed è tanto più opportuno quando il fatto provocante non viene compiuto alla presenza del provocato.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 203

  • La Commissione parlamentare ha espresso il voto che le disposizioni contenute negli articoli dal 624 al 635 del progetto venissero compendiate, in modo da essere contenute in un minore numero di articoli. Ho riconosciuto giusta l'osservazione, e perciò ho provveduto in conseguenza, riducendo le ipotesi delittuose e conglobandone alcune per ottenere una maggiore chiarezza e semplicità.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 204

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016. 46 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice puo' dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensoriaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7.

Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti tolto: dagli articoli 594 e aggiunto: dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

tolto: La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevuteaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art599 · fonte del testo

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