La provocazione esclude la punibilità dei delitti di ingiuria e di diffamazione, quando il fatto sia stato commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (art. 599). Alla Commissione parlamentare non parve sufficientemente chiara la dizione del progetto: «fatto ingiusto altrui e immediatamente dopo di esso», perchè si dubitò che fosse necessaria una proporzione tra il fatto ingiusto e l'offesa reattiva e si trovò incerto il momento in cui è apprezzabile lo stato di provocazione. Sul primo punto è da osservare che, quando il provocato reagisce al fatto ingiusto altrui con una semplice offesa (ingiuria o diffamazione), la proporzione c'è sempre. Non so poi immaginare a quali dubbi possa dar luogo l'espressione: «fatto ingiusto», tanto essa mi sembra chiara e precisa. Chiara, perchè denota che il fatto deve essere o illecito in sè stesso, ovvero compiuto in modo antigiuridico, come sarebbe nel caso del creditore che, per esercitare il suo diritto di riscossione, usi modi ingiustificabilmente offensivi. Precisa, perchè l'attributo dell'ingiustizia non può che riferirsi al fatto, e non alla provocazione (come fa invece il codice del 1889), in quanto una «provocazione» giusta non è evidentemente concepibile. Quanto all'altro rilievo, relativo al requisito dell'immediatezza della reazione, questo è necessario per non confondere la provocazione con la vendetta, ed è tanto più opportuno quando il fatto provocante non viene compiuto alla presenza del provocato.
Relazione al Codice penale (1930), n. 203