Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 594 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14139/2026

    14 maggio 2026

    In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, laddove vengano utilizzati criteri tabellari formulati per fattispecie differenti, la motivazione posta a base della decisione deve non solo evidenziare le ragioni che giustificano, sulla base delle analogie tra le fattispecie, il predetto richiamo, ma anche indicare e considerare puntualmente tutti gli elementi concreti che assumono rilievo ai fini della quantificazione, dando adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi in modo da consentire di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva immotivatamente applicato, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da ingiuria, i criteri tabellari relativi ai danni non patrimoniali derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa, nonostante la diversità della loro natura e la non comparabilità delle caratteristiche offensive).

    Art. 594 c.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 282/2019

    Parametro
    20 dicembre 2019

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e dell'art. 1, comma 1, lettera c), del dec…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 117 cost.

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  • Ordinanza n. 194/2003

    Parametro
    4 giugno 2003

    dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe, proposto dalla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati; dispone: a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente; b) che, a cura del ricorrente…

    Art. 594 c.p. · Art. 68 cost. · Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 529/1987

    Parametro
    17 dicembre 1987

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., sollevata dai pretori di Soave, con ordinanza 29 ottobre 1982, di Verona, con ordinanza 31 maggio e 14 giugno 1983, di Thiene, con ordinanze 25 ottobre 1983 e 17 aprile 1984 in riferimento agli artt. 3 e 27, co. secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio,…

    Art. 341 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 186 c.p.

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Pronunce che lo citano (24)

Se ne mostrano 10 su 24, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito dei delitti di diffamazione e d'ingiuria (articoli 594, 595), la Commissione parlamentare espresse l'avviso che fosse opportuno ritornare al sistema del codice del 1889, non convenendo, a suo avviso, modificare una disciplina ormai tradizionale e sviluppata da una lunga applicazione. Io comprendo come il distacco da concetti tradizionali (dato che quarant'anni siano sufficienti a formare una tradizione) torni sempre alquanto penoso, come l'abbandono di ogni abitudine inveterata. Ma, se ciò dovesse impedire l'adozione di concetti scientificamente e praticamente più esatti, nessun progresso avrebbero fatto le leggi penali, e si sarebbe continuato, ad esempio, a comprendere nella nozione di «iniuria» una quantità di diversissimi reati, che ora invece sono tenuti distinti a seconda della loro obiettività giuridica e della loro materialità. La distinzione, accolta dal codice, tra i delitti di ingiuria e di diffamazione si fonda sull'elemento della presenza (ingiuria) o dell'assenza (diffamazione) della persona offesa. La costruzione adottata, praticamente, presenta una grande semplicità di applicazione, come apparirà quando si sarà diradata la confusione di concetti creata dal codice penale del 1889. E veramente è assai più agevole accertare l'elemento estrinseco della presenza, che quello dell'addebito d'un fatto determinato. Sotto l'aspetto scientifico, il codice si richiama alla tradizione (e qui veramente è il caso di parlare di «tradizione») giuridica italiana, che stabilì la distinzione tra contumelia (offesa in presenza) e diffamazione (divulgazione di offesa presso terzi). Questo concetto è conforme al principio per cui il patrimonio morale di una persona (onore in senso lato) può essere leso, o mediante offese immediatamente percepite dal soggetto passivo presente, del quale ledono il sentimento personale di onore o di decoro (onore in senso specifico e soggettivo), ovvero mediante offese comunicate a più persone e che intaccano la buona fama della persona, cioè la stima, la favorevole opinione che gli altri hanno di lei (reputazione: onore in senso oggettivo). La diffamazione è naturalmente delitto più grave dell'ingiuria, per la maggior quantità ed estensione del danno, e per la viltà e la particolare pericolosità del colpevole. L'ingiuria è meno grave, perchè l'offeso, presente, può difendersi, giustificandosi o ritorcendo l'offesa. Ciò posto, il sistema del codice rappresenta un progresso, e non un regresso, in confronto di quello del codice precedente.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 198

  • Per ciò che concerne particolarmente il delitto d'ingiuria (art. 594), la Commissione parlamentare propose che fosse considerata come aggravante la circostanza d'essersi commesso il delitto mediante percosse. Ma non sarebbe corretto stabilire una circostanza aggravante in simile caso, nel quale il delitto può assumere un diverso titolo a seconda degli effetti prodotti dalle percosse e a seconda del fine dell'agente. Si tratta di questioni di fatto, che non possono essere risolte legislativamente. La Commissione avrebbe inoltre voluto che l'ingiuria commessa col mezzo della stampa contro un pubblico ufficiale fosse parificata all'oltraggio, ma di ciò mi sono già occupato a proposito di quest'ultimo delitto.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 199

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

tolto: Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

tolto: La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire diecimila, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

tolto: Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art594 · fonte del testo

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