Art. 598 c.p. — Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative

[1]Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorita' giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorita' amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

[2]Il giudice, pronunciando nella causa, puo', oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, e' fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 598 c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. V, sent. n. 20520/2024

    23 maggio 2024

    La Quinta Sezione penale, in tema di diffamazione, ha affermato che, ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 598 cod. pen., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell’art. 89, comma secondo, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest’ultimo e il giudice penale nell’applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l’oggetto della causa, di cui all’art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle “non necessarie alla difesa”, pur se ad essa non estranee, mentre per “offese che concernono l’oggetto della causa”, di cui all’art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa.

    Art. 598 c.p. · Art. 89 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 380/1999

    Questione infondata
    7 ottobre 1999

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 598 cod. pen., denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbe l'estensione, secondo l'interpretazione prevalente, della non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi delle parti o dei loro patrocinatori nel processo, anche alle offese, integranti il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza, arrecate dal difensore al pubblico ministero nel corso della discussione in un processo penale. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente - che valorizza la collocazione dell'esimente, inserita nel contesto dei delitti contro l'onore, e trae argomento dalla intenzione del legislatore -, è possibile dare dell'art. 598 cod. pen. una interpretazione estensiva, conforme ai principi costituzionali, sia perché le offese contenute in discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori dinanzi all'autorità giudiziaria e concernenti l'oggetto della causa non differiscono, quanto alla condotta, a seconda che il destinatario delle espressioni offensive sia una parte privata o il pubblico ministero, sia, soprattutto, perché la finalità di salvaguardia della libertà di discussione delle parti, perseguita dal legislatore con la previsione dell'esimente, non potrebbe essere efficacemente realizzata se la sua portata fosse circoscritta in relazione ai soggetti destinatari delle offese e se si garantisse, incoerentemente, l'assoluta libertà di espressione ad una sola delle parti in giudizio, consentendosi soltanto al pubblico ministero, e non anche al difensore, di avvalersi della "immunità giudiziaria".

    Art. 343 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 598 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 889/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    L'immunità per le offese recate nella fase di trattazione della causa, allorché tollerabili, trova una sua ragion d'essere nel contesto del dibattito giudiziario nello svolgimento del quale l'eccessivo controllo dell'ardore polemico, derivante dalla contrapposizione dialettica della contesa , potrebbe risolversi in pregiudizio per l'efficacia delle difese. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 598 c.p., denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente che l'esimente ivi prevista sia applicabile alle offese contenute nell 'atto di citazione).

    Art. 598 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nessuna osservazione venne fatta dalla Commissione parlamentare sull'articolo 598. Nondimeno io ho provveduto a migliorare e a completare la formula della disposizione medesima. Ho stabilito che il giudice, nonostante la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dinanzi l'Autorità giudiziaria o amministrativa, può ordinare sia la soppressione (come ammetteva l'articolo 606 del progetto definitivo), sia la sola cancellazione totale o parziale delle scritture offensive, perchè può avvenire che la «soppressione» sia talora inopportuna. Ho disposto altresì che, ove si tratti di scritture per le quali la soppressione o la cancellazione non possa eseguirsi materialmente, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 202

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art598 · fonte del testo

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