Codice penale

Art. 56 c.p. — Delitto tentato

[1]Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

[2]Il colpevole di delitto tentato e' punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge e' stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. 5

[3]Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso.

[4]Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 5 ottobre 1944

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 135/1985

    Questione infondata
    6 maggio 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 15 e 21 Cost., degli artt. 56 e 341 cod. pen., nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela del tentativo di oltraggio ad un pubblico ufficiale a mezzo di telegrafo (anche in relazione alle conseguenze scaturenti dal disposto dell'art. 11, commi primo e quarto, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, essendo rimessa alla insindacabile discrezionalità del legislatore la valutazione differenziale, quanto al trattamento sanzionatorio e alla procedibilità di ufficio, delle diverse ipotesi di reato (diffamazione e oltraggio).

    Art. 56 c.p. · Art. 341 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 15 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 208/1974

    Questione infondata
    4 luglio 1974

    Rientra nella discrezionalità del legislatore determinare l'entità della pena edittale ed il relativo apprezzamento di politica legislativa può formare oggetto di censura solo quando la sperequazione tra pena e reato assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni benché minima giustificazione. Sono pertanto infondate - in riferimento all'art. 3 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 c.p. nella parte in cui escludono in ogni caso la possibilità di scendere al di sotto dei limiti minimi stabiliti in via generale per le pene della reclusione e dell'arresto, in quanto - come si desume anche dai lavori preparatori ed è ricordato nella sent. n. 118 del 1973 di questa Corte, il legislatore, tenendo conto della funzione e della finalità della sanzione penale ed, in particolare, del principio della rieducazione dei condannati, previsto anche dall'art. 27 della Costituzione, ha considerato che un'eccessiva brevità delle pene detentive le renderebbe inidonee a conseguire quelle finalità.

    Art. 23 c.p. · Art. 25 c.p. · Art. 56 c.p. · Art. 132 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare, esaminato l'istituto del tentativo (art. 56), dopo aver approvato la soppressione della figura del delitto mancato e riconosciuto che la nuova disciplina elimina molte incertezze e fornisce il mezzo di una efficace difesa sociale, si propose il quesito «se il progetto richiedesse, in realtà, l'univocità degli atti, da intendere in senso rigorosamente obiettivo, il che ricorre quando gli atti di per sè, e quindi senza il concorso di circostanze desunte aliunde, rivelano in chi li pone in essere l'intenzione di commettere un determinato reato, ovvero se, a dimostrare la direzione, in modo non equivoco, degli atti allo scopo di commettere reato, potessero concorrere anche altre circostanze, quali, ad esempio, la confessione dell'agente. Se il dettato dell'articolo si fosse dovuto intendere nel primo senso, era forse da ritenere che la formula del progetto non si distaccasse sostanzialmente da quella del codice attuale, giacchè l'atto idoneo e obiettivamente non equivoco è atto d'esecuzione; se invece si fosse dovuto intendere nel secondo senso, sarebbero stati forse da temere eccessi di repressione a danno di cittadini, sospettati di prava intenzione, non ancora estrinsecatasi in una iniziale effettiva aggressione di un bene giuridico». Da questi motivi la Commissione fu indotta «a far voti per una opportuna revisione della prima parte dell'articolo in esame per evitare ogni preoccupazione di pericolo per la libertà dei cittadini». A me sembra che manchi la ragione di codesti dubbi. Quando si dice: «chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, ecc.», si afferma nel modo più chiaro e preciso: 1° che occorre un compimento di atti, cioè una estrinsecazione attuosa di «prava intenzione»; 2° che tali atti devono essere idonei, cioè avere potenzialità causale, suscettibilità di produrre l'evento voluto dall'agente; 3° che gli atti idonei devono essere diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, cioè avere un valore sintomatico tale: a) da rivelare l'intenzione di delinquere; b) da escludere il dubbio che si tratti di un principio d'estrinsecazione dell'intenzione di compiere invece un fatto lecito o giuridicamente indifferente; c) da manifestare l'intenzione di commettere un determinato delitto. L'atto deve essere idoneo, cioè capace di produrre l'evento, ed obiettivamente diretto all'evento, cioè deve rivelare per sè l'intenzione dell'agente; tale intenzione non può essere desunta esclusivamente aliunde (ad esempio, dalla confessione), ma nulla vieta che sia desunta, insieme, dall'atto e da altri elementi. Fra i sintomi rivelatori ci dev'essere anche l'atto. L'atto deve avere un valore causale (idoneo) e sintomatico (non equivoco). Non vedo quindi come, da questa nozione del tentativo, si possa desumere un «pericolo per la libertà dei cittadini». Si è voluto bensì abolire la distinzione, spesso inafferrabile in pratica, tra atti preparatori e atti esecutivi (e di questa abolizione sembra che la Commissione non si lamenti), ma se viene compiuto uno di quegli atti che, vigente il codice del 1889, dicevansi preparatori, e se esso non appare idoneo (capace di produrre l'evento delittuoso), ovvero se non risulta diretto in modo non equivoco a commettere un determinato delitto, l'atto medesimo non è punibile come tentativo. Se invece in esso si accerta il predetto valore causale e sintomatico, lo si punirà come delitto tentato. Considerato che, nella nuova nozione del delitto tentato, rientrano, da un lato, i predetti atti di conato remoto, e, dall'altro, quei fatti che a norma del diritto finora vigente costituivano il delitto mancato, mi è parso conveniente dare alla pena per il tentativo una elasticità maggiore di quella assegnatale dal progetto, in modo che il giudice possa, nei singoli casi concreti, meglio adeguare la pena alla gravità del fatto. Ho perciò stabilito che la pena per il delitto tentato, nei casi in cui la legge non stabilisce per il delitto la pena di morte o quella dell'ergastolo, venga diminuita da un terzo a due terzi, mentre il progetto stabiliva la diminuzione soltanto di due terzi. Ho elevato, infine, il limite minimo della reclusione (portandolo da dieci a dodici anni) per il tentativo di un delitto punibile con l'ergastolo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 39

Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art56 · fonte del testo

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