Art. 559 c.p. — Adulterio
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[1]La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno. 42
[2]Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera. 42
[3]La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.
[4]Il delitto e' punibile a querela del marito.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
42La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 dicembre 1968, n. 126 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1968 al 11 dicembre 1969
