Codice penale

Art. 573 c.p. — Sottrazione consensuale di minorenni

[1]Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)) o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, e' punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.

[2]La pena e' diminuita, se il fatto e' commesso per fine di matrimonio; e' aumentata, se e' commesso per fine di libidine.

[3]Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544. 31

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 573 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 957/1988

    Questione inammissibile
    6 ottobre 1988

    Perché si realizzi l'invocato "contemperamento tra interessi contrastanti ed egualmente meritevoli di tutela" nella previsione, di cui all'art. 573 del cod.pen., relativa alla perseguibilità, a querela dei genitori, del reato di sottrazione consensuale di minorenni, la pura e semplice declaratoria d'illegittimità della norma non può, evidentemente, costituire la soluzione obbligata (e non è richiesta dallo stesso giudice rimettente), per le gravi conseguenze che ne deriverebbero sicuramente contrarie all'interesse del minore; ma neppure è consentito alla Corte costituzionale procedere alla scelta tra più ipotesi normative - che violerebbe il potere discrezionale del legislatore - o alla modificazione e riformulazione della norma atte a conciliare l'intervento della volontà del minore sull'efficacia di una querela di cui non è (ne' potrebbe essere) comunque titolare, anche se sporta nel suo prevalente interesse. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 cod.pen.).

    Art. 573 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 122/1977

    Questione inammissibile
    20 giugno 1977

    Nel reato di cui all'art. 573 cod. pen. (sottrazione consensuale di minorenni) l'eventuale estensione al minore, qualificato dal giudice a quo concorrente necessario nel reato, della incriminazione ivi preveduta non potrebbe, nel caso di specie, spiegare alcun effetto per il tassativo disposto degli artt. 25, comma secondo della Costituzione e 2 del codice penale in base ai quali la norma penale incriminatrice è inderogabilmente irretroattiva. Ne' una ipotetica decisione in tal senso potrebbe incidere sulla posizione dell'imputato che continuerebbe comunque a rispondere del reato contestatogli. È pertanto inammissibile per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non consente di estendere l'incriminazione al minore sottratto con il di lui consenso, anche a prescindere dal fatto che, con l'entrata in vigore della l. 8 marzo 1975, n. 39, la sottrazione ex art. 573 cod. pen. è punibile solo se commessa nei confronti di persona che abbia un'età compresa fra i 14 ed i 18 anni (nel caso di specie, quindi, l'autore non sarebbe più punibile posto che la minore aveva superato i 18 anni).

    Art. 573 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 163/1975

    Questione infondata
    26 giugno 1975

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 del cod. pen. - sollevata per contrasto con gli artt. 2, 3 e 13 Cost., "per la parte in cui consente di punire la sottrazione consensuale del minore commessa a fini di libidine, anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un ampio margine di libertà per motivi di studio, lavoro etc." - giacché non sussiste la dedotta vulnerazione del "diritto alla libertà sessuale" da parte della norma denunziata. La quale opera su un piano diverso, in quanto tutela il diritto del genitore (o tutore) alla patria potestà (od autorità tutoria) e, conseguentemente, richiede, quale elemento materiale del reato, l'abductio de loco in locum, che non necessariamente coincide con il compimento di atti sessuali nei confronti del minore.

    Art. 573 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la tolto: potesta' dei genitori aggiunto: responsabilita' genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, e' punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art573 · fonte del testo

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