Codice penale

Art. 562 c.p. — Pena accessoria e sanzione civile

[1]La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorita' maritale. 46

[2]Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice puo', sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole. 46

[3]Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non e' presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale. 46

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

46

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 562, primo comma del Codice penale, nella parte relativa alla perdita dell'autorita' maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato, e dell'art. 562, commi secondo e terzo del Codice penale.

Testo vigente dal 11 dicembre 1969

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In caso di adulterio o di concubinato il giudice può, su istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritiene urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole (art. 562). Questi provvedimenti possono essere emessi dal giudice penale con la sentenza di condanna. Il progetto poi disponeva che essi cessano di avere effetto, se, entro un mese dalla sentenza di condanna, non sia presentata domanda di separazione personale dinanzi al giudice civile. La Commissione parlamentare consigliò di elevare a sei mesi il termine per l'efficacia di tali provvedimenti, troppo breve essendole sembrato il termine di un mese. Questa durata del termine era stata stabilita per limitare il più possibile gli effetti dei provvedimenti civili del giudice penale, evitando il protrarsi di una situazione famigliare piena di dolorose incertezze. Eccessivo sarebbe mantenere questo stato per sei mesi, mentre, per soddisfare al desiderio della Commissione, mi sembra sufficiente portare il termine a tre mesi, tenuto conto che esso decorre non dal giorno in cui i provvedimenti furono dati, ma da quello in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 183

Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 562, primo comma del Codice penale, nella parte relativa alla perdita dell'autorita' maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato, e dell'art. 562, commi secondo e terzo del Codice penale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art562 · fonte del testo

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