Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1970 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 93,

secondo comma, 94, primo e secondo comma, e 468 del codice di procedura

penale, nonché dell'art. 559, terzo comma, del codice penale, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 gennaio 1969 dal pretore di San Giovanni

Valdarno nel procedimento penale a carico di Traquandi Alfredo,

iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969;

2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1969 dal tribunale di Arezzo nel

procedimento penale a carico di Fantozzi Ubaldo, iscritta al n. 66 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969;

3) ordinanza emessa il 9 luglio 1969 dal pretore di Postiglione nel

procedimento penale a carico di Spiniello Esterina e Valitutto Gerardo,

iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Visti gli atti d'intervento del presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 30 gennaio 1969, nel corso del

procedimento penale a carico di Traquandi Alfredo, il pretore di San

Giovanni Valdarno ha proposto, ritenendole rilevanti e non

manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 93, comma secondo, e 94, commi primo e secondo, del codice

di procedura penale in relazione agli artt. 24, comma secondo, e 3,

comma primo, della Costituzione.

Le norme impugnate dispongono che la dichiarazione costitutiva di

parte civile nel processo penale può essere proposta nel procedimento

di primo grado fino a che non siano state compiute per la prima volta

le formalità di apertura del dibattimento (art. 93, comma secondo,

c.p.p.); in tal caso, essa è ricevuta dal cancelliere che assiste

all'udienza con atto separato da unirsi al processo verbale, e deve

contenere, fra l'altro, a pena di inammissibilità, l'esposizione

sommaria dei motivi che la giustificano (art. 94 commi primo e

secondo).

Secondo il giudice a quo, le norme impugnate, in quanto consentono

alla persona offesa dal reato di introdurre la azione civile

direttamente in udienza e di rinviare al momento della discussione la

determinazione del quantum del risarcimento, limiterebbero gravemente i

diritti di difesa dell'imputato, il quale, non essendo informato con un

congruo anticipo delle domande proposte nei suoi confronti, non avrebbe

la possibilità di esercitare un reale contraddittorio e una efficace

difesa.

L'ordinanza prospetta poi un ulteriore motivo di illegittimità

delle norme citate, che contrasterebbero anche con il principio di

eguaglianza di cui all'art. 3, comma primo, della Costituzione, creando

una disparità di trattamento, nonostante l'identità della domanda

proposta nell'una e nell'altra sede processuale, tra l'imputato, nei

cui confronti l'azione civile viene proposta in dibattimento, e il

convenuto nel processo civile, la cui difesa è garantita dall'istituto

del termine per comparire.

2. - Per motivi sostanzialmente identici a quelli prospettati dal

pretore di San Giovanni Valdarno, le stesse questioni di legittimità

costituzionale sono state promosse, con ordinanza emessa il 7 febbraio

1969, dal tribunale di Arezzo nel procedimento penale a carico di

Fantozzi Ubaldo. L'ordinanza deduce, altresì, con riferimento agli

artt. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art 468 del codice di procedura

penale, in quanto la facoltà della parte civile di determinare

l'ammontare dei danni in sede di conclusione priverebbe l'imputato

della possibilità di difendersi adeguatamente in ordine alla richiesta

del quantum, in contrasto con i principi del contraddittorio e della

precisazione della domanda, vigenti nel giudizio civile.

3. - Anche il pretore di Postiglione, con ordinanza emessa il 9

luglio 1969 nel corso dei procedimenti penali riuniti a carico di

Spiniello Esterina e Valitutto Gerardo, ha proposto le questioni di

legittimità costituzionale degli articoli 93, comma secondo, 94, commi

primo e secondo, e 468, comma primo, del codice di procedura penale, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con argomentazioni

analoghe a quelle esposte dal pretore di San Giovanni Valdarno e dal

tribunale di Arezzo.

Nella suddetta ordinanza viene pure sollevata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 559, comma terzo, del codice

penale (relazione adulterina), in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione.

4. - Nei giudizi promossi dai pretori di San Giovanni Valdarno e di

Postiglione si è costituita, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato la quale

chiede che le dedotte questioni di legittimità costituzionale siano

dichiarate non fondate.

Al riguardo l'Avvocatura osserva che la costituzione della parte

civile in udienza e la mancanza di un termine a difesa non sembrano

menomare le possibilità difensive dell'imputato perché egli non può

ritenersi impreparato di fronte ad una simile eventualità a lui di

certo non ignota.

Ritiene poi l'Avvocatura che la indeterminatezza iniziale del

petitum - consentita dall'art. 95 comma secondo - e il differimento

alle conclusioni finali della precisazione dell'ammontare dei danni -

consentito dallo stesso articolo e dal 468, comma primo, del codice di

procedura penale - nel mentre rispondono a peculiari e razionali

esigenze del procedimento civile abbinato e inserito in quello penale,

non diminuiscono, o almeno non rendono estremamente difficile,

l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato.

Perciò quelle norme non contrasterebbero né con l'art. 3, comma

primo, né con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione. Considerato in diritto :

1. - I giudizi come sopra proposti, avendo per oggetto questioni

connesse, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Il pretore di Postiglione solleva nella sua ordinanza, unitamente

ad altre relative alla legittimità costituzionale delle norme che

concernono la parte civile, anche una questione attinente la

legittimità dell'art. 559, comma terzo, del codice penale, in

riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Poiché però la Corte, con sentenza n. 147 del 1969, ha dichiarato

la illegittimità costituzionale dell'art. 559, comma terzo, del codice

penale, la questione sollevata sulla stessa norma dal pretore di

Postiglione va dichiarata manifestamente infondata, mentre le altre

sulla parte civile, per essere ad essa connesse, divengono

manifestamente irrilevanti.

2. - Il dubbio sulla legittimità costituzionale degli articoli 93,

comma secondo, 94, commi primo e secondo, e 468, comma primo, del

codice di procedura penate, prospettato alla Corte dal pretore di San

Giovanni Valdarno e dal tribunale di Arezzo, investe la intera

struttura dell'istituto della parte civile per quanto attiene alla

possibilità riconosciutale di costituirsi anche all'udienza, fino al

compimento in primo grado delle formalità di apertura del

dibattimento, e di esporre, all'atto della costituzione, solo

sommariamente i motivi che la giustificano, rinviando alle conclusioni

finali la precisazione dell'ammontare dei danni.

Secondo le ordinanze di rimessione, le disposizioni contenute negli

articoli citati, innanzi tutto violerebbero, nei confronti

dell'imputato, il diritto di difesa (art. 24, comma secondo, Cost.)

perché egli, in mancanza di un termine a difesa e di una sufficiente e

tempestiva conoscenza dei motivi della richiesta di restituzione e di

risarcimento e dell'ammontare dei danni, non potrebbe far valere le sue

ragioni e contrastare quelle avversarie.

3. - Le proposte questioni di legittimità costituzionale non sono

fondate.

La costituzione di parte civile della parte offesa dal reato non

rappresenta certo per l'imputato una eventualità che egli non possa

rappresentarsi sin dal momento in cui è sorta per lui la imputazione e

gli è stato reso noto, nei dati sommari del fatto da contenersi in

ogni mandato (art. 264 c.p.p.), il nome della parte offesa dal reato.

Dalla prevedibilità dell'evento deriva che l'imputato può ben

preparare tempestivamente le ragioni della sua opposizione alla

costituzione di parte civile, se egli ha da farne valere. E per quanto

riguarda le ragioni, di ordine sopratutto formale, che eventualmente

sussistano in rapporto all'atto di costituzione, esse possono essere

prontamente rilevate e contestate dall'imputato che è assistito,

obbligatoriamente, da un difensore.

Nelle ordinanze si insiste molto sull'ampiezza dei poteri spettanti

alla parte civile, per sottolineare l'importanza che nel processo

rappresenta l'atto della sua costituzione e la conseguente rilevanza di

una attività dell'imputato diretta a contrastarne l'ammissione. Ma non

si riflette che quei poteri, volti all'accertamento della

responsabilità dell'imputato ai fini delle restituzioni e del

risarcimento, sono poteri che, per loro natura, in un processo a

struttura, almeno parzialmente, accusatoria, trovano la loro

estrinsecazione nel dibattimento, che è la sede in cui si accertano in

via definitiva i fatti e le loro conseguenze giuridiche; ond'è che non

ha rilievo se la parte civile si costituisca prima o all'atto

dell'apertura di esso. Uno solo di quei poteri, quello che attiene

alla deduzione delle prove, deve essere esercitato, ai fini della

lealtà del contradittorio, in fase predibattimentale ed entro termini

fissati dalla legge (art. 415 c.p.p.).

Ma ciò vale per tutte le parti, sì che la parte civile, che non

si costituisca in istruttoria, non può pretendere l'ammissione di

testi a difesa, richiedere letture, richiamare documenti. Ond'è che,

sotto tale profilo, il ritardo della costituzione della parte civile

sino alla chiusura delle formalità di apertura del dibattimento di

primo grado, rappresenta un vantaggio e non uno svantaggio per

l'imputato, ed egli perciò non può lamentare al riguardo alcuna

menomazione del suo diritto di difesa.

4. - Nelle ordinanze si sostiene altresì che una causa di

diminuzione delle possibilità di tutela di quel diritto, sarebbe da

rinvenirsi nella facoltà concessa alla parte civile di precisare

l'ammontare dei danni solo all'atto delle conclusioni.

Ma nemmeno a questo rilievo può attribuirsi consistenza.

La parte civile fa le sue precisazioni in merito ai danni alla fine

dell'istruttoria dibattimentale perché solo allora, dalle risultanze

emerse, può stabilirsi quanta parte della responsabilità

dell'imputato, nella dinamica del fatto reato produttivo del danno, sia

rimasta provata. Ma essa lo precisa comunque interloquendo per prima,

com'è naturale, nel dibattito processuale, e così dandosi alla difesa

dell'imputato, la possibilità di contrastare la richiesta con quegli

elementi che sono già nel processo. Che se poi nel processo essi già

non fossero, la richiesta, non provata, della parte civile, si

risolverebbe in una enunciazione che non avrebbe più valore del

diniego che ad essa contrapporrebbe l'imputato; onde il giudice non

potrebbe che rinviare la liquidazione in sede civile secondo il

disposto dell'art. 489, comma secondo, del codice di procedura penale.

5. - Nelle ordinanze si lamenta anche la violazione del principio

di eguaglianza, perché la parte lesa, costituendosi parte civile in

giudizio penale, è tenuta inizialmente alla sola "esposizione sommaria

dei motivi" e poi alla precisazione del petitum, mentre, agendo come

attore in giudizio civile, è tenuto fin dall'atto di citazione a

precisare la causa petendi, il petitum e gli altri elementi previsti

dall'art. 163 del codice di procedura civile. Inoltre, nelle stesse

ordinanze, si osserva che l'imputato, se citato come convenuto in

giudizio civile, ha a suo vantaggio i termini a comparire dell'art. 163

bis, mentre può non avere termini di sorta di fronte all'esercizio

dell'azione spettante alla parte civile in sede penale.

Al riguardo va opposto che, a situazioni giuridiche diverse possono

corrispondere discipline giuridiche differenziate.

E non è dubbio che l'inserimento dell'azione civile nel giudizio

penale, una volta disposta, a fini di utilità generale, dal

legislatore, entro i limiti della sua discrezionalità, pone in essere

una situazione processuale profondamente, o almeno notevolmente,

differente da quella riservata all'esercizio dell'azione civile nel

processo civile, anche se si tratti di azione di restituzione o di

risarcimento di danni derivanti da reato.

Tale rilievo priva di ogni consistenza le denunziate antinomie fra

il trattamento che la legge riserva a quella azione se portata nell'una

o nell'altra sede processuale.

Ma il vero è che quelle antinomie sono in realtà soltanto

apparenti, perché in sede penale, in cui vi è costituzione di parte

civile, il fatto reato e le sue conseguenze sono esaminati in un unico

processo, in cui l'accertamento dei fatti ha efficacia polivalente:

serve cioè all'accertamento della responsabilità dell'imputato, sia

ai fini penali che a quelli civili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 559, comma terzo, del codice penale, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 147 del 1969;

b) inammissibili le questioni proposte dal pretore di Postiglione

con ordinanza 9 luglio 1969 e relative agli artt. 93, comma secondo,

94, commi primo e secondo, e 468, comma primo, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 93, comma secondo, 94, commi primo e secondo, e 468 del codice di

procedura penale, proposte dal pretore di San Giovanni Valdarno con

ordinanza in data 30 gennaio 1969 e dal tribunale di Arezzo con

ordinanza 7 febbraio 1969, in riferimento agli artt. 24, comma

secondo, e 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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