Art. 440 c.p. — Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

[1]Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

[2]La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

[3]La pena e' aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali. 1 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la pena di morte".

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 5 ottobre 1944

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 326/1993

    Parametro
    21 luglio 1993

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 (Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonch…

    Art. 3 cost. · Art. 440 c.p. · Art. 15 c.p. · Art. 2 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1943 al 5 ottobre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art440 · fonte del testo

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