Art. 559 c.p. — Adulterio
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[1]La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno.
[2]Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera.
[3]La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.
[4]Il delitto e' punibile a querela del marito.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 29 dicembre 1968
