Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 559 del

Codice penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1961 dal Pretore di Chiaromonte

nel procedimento penale a carico di Sergio Cristina e Ciancio Vincenzo,

iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1961 dal Pretore di Lodi nel

procedimento penale a carico di Lambri Maria e Vitali Giuseppe,

iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1961 dal Pretore di Vignale

Monferrato nel procedimento penale a carico di Ongarelli Anna e Veschi

Claudio, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 15 luglio 1961;

4) ordinanza emessa il 15 giugno 1961 dal Pretore di Pietrasanta

nel procedimento penale a carico di Stagi Maria Angela e Parisi Vito,

iscritta al n. 98 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.

Visto l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nel

procedimento di cui all'ordinanza n. 85 del 1961;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle

ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in

riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 64 del 23 novembre

1961 ha dichiarato non fondata la questione concernente la

illegittimità costituzionale dell'art. 559 del Cod. penale;

che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la

questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla

Corte;

che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente

decisione;

Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 559 del Cod. penale, in riferimento agli artt.

3 e 29 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze e ordina

la restituzione degli atti ai Pretori indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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