Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 559, terzo

comma, e 573, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza

emessa il 2 maggio 1969 dal pretore di Parma nel procedimento penale a

carico di Petrucci Benvenuto e Ventura Ada, iscritta al n. 267 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969.

Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore

Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale per relazione adulterina e

sottrazione consensuale di minore a carico di Benvenuto Petrucci e di

Ada Ventura, iniziato a seguito di querela del marito di quest'ultima,

il pretore di Parma, con ordinanza del 2 maggio 1969, ha sollevato

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 559, terzo comma,

del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,

e dell'art. 573, primo comma, dello stesso codice, in riferimento agli

artt. 29 e 30 della Costituzione.

Sulla prima questione, il pretore osserva che per la relazione

adulterina debbano valere gli stessi principi della sentenza n. 126 del

1968 di questa Corte. Ma, poiché si tratta di reato autonomo rispetto

all'adulterio, non possono estendersi a quello gli effetti di detta

decisione.

Sulla seconda questione, traendo argomento dalla sentenza n. 9 del

1964, nella quale si è affermato che la sottrazione di minore importa

un'offesa che investe tutta la famiglia, asserisce che l'art. 573,

primo comma, del codice penale darebbe luogo a un disparato trattamento

tra i genitori, nei riguardi dei figli minori, col considerare soggetto

passivo del reato il padre e non anche la madre, alla quale soltanto,

tra i due, sarebbe addebitabile la sottrazione consensuale di

minorenne.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 23 luglio 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte. Considerato in diritto :

1. - Sono state denunziate a questa Corte le disposizioni contenute

nell'art. 559, terzo comma, del codice penale, in riferimento agli

artt. 3 e 29 della Costituzione, e nell'articolo 573, primo comma,

dello stesso codice, in riferimento agli artt. 29 e 30 della

Costituzione.

2. - La prima questione è manifestamente infondata, dappoiché con

sentenza n. 147 del 27 novembre 1969 la Corte ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale della disposizione ora denunziata,

concernente la relazione adulterina (a seguito di che, la medesima

questione è stata pure dichiarata manifestamente infondata con

successive ordinanze n. 31 del 12 febbraio 1970 e n. 103 del 4 giugno

1970 e con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970).

3. - La seconda questione è, invece, da dichiarare inammissibile,

perché irrilevante.

Nella specie, il procedimento penale di che trattasi, iniziato a

seguito di querela del marito contro la moglie, riguarda la sottrazione

consensuale di un minore ultraquattordicenne.

Invero, il pretore, nell'ordinanza, afferma, in modo generico, che

il giudizio di merito non può essere definito indipendentemente dalla

risoluzione della questione in esame, partendo dal presupposto che il

fatto commesso dalla madre rientri nel trattamento giuridico - penale

del citato art. 573 e ritenendo costituzionalmente illegittimo che

analogo trattamento non sia previsto nella correlativa ipotesi in cui

sia il marito a sottrarre il minore alla madre.

Tuttavia, qualora la tesi dell'incostituzionalità venisse accolta

sotto il profilo della esclusiva addebitabilità alla madre, la

relativa statuizione non avrebbe influenza sulla decisione del caso

concreto, in quanto la (conseguente) punibilità del padre per la

sottrazione del figlio minore alla madre non escluderebbe la

punibilità della madre per la sottrazione del figlio minore al padre.

4. - Resta affidata al magistrato ordinario l'interpretazione della

norma, come ha fatto la Cassazione penale, con sua sentenza del 24

ottobre 1967.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 559, terzo comma, del codice penale, già

dichiarato illegittimo con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 573, primo comma, del codice penale, in riferimento agli

artt. 29 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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