Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1961 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 559

del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 novembre 1960 dal Tribunale di Lagonegro

nel procedimento penale a carico di De Rinaldis Domenico e Salzano

Lucia, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 4 febbraio 1961;

2) ordinanza emessa il 10 maggio 1961 dal Pretore di Ancona nel

procedimento penale a carico di Di Martino Anna e Cugini Otello,

iscritta al n. 88 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1961 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Lagonegro

a carico di De Rinaldis Domenico e Salzano Lucia, imputati di relazione

adulterina, la difesa degli imputati ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 559 Cod. pen. in relazione agli

artt. 3 e 29 della Costituzione. Il Tribunale, ritenuta la questione

non manifestamente infondata, con ordinanza del 24 novembre 1960,

sospeso il procedimento, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

In tale ordinanza si rileva che l'art. 559 Cod. pen., prevedendo come

reato soltanto l'adulterio della moglie e non anche quello del coniuge

in generale, crea una disparità di trattamento giuridico fra i

coniugi, ponendosi così in contrasto col principio della loro

eguaglianza morale e giuridica stabilito dall'art. 29 della

Costituzione, nonché con quello della parità dei sessi di fronte alla

legge di cui all'art. 3 della Costituzione stessa.

La medesima questione è stata sollevata in altro procedimento

penale per relazione adulterina pendente a carico di Di Martino Anna e

Cugini Otello davanti al Pretore di Ancona, il quale, con ordinanza del

10 maggio 1961, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale. Il

Pretore, richiamandosi anche all'ordinanza del Tribunale di Lagonegro,

osserva che la legge penale, prevedendo come reato in ogni caso la

relazione adulterina della donna, mentre subordina la punibilità del

concubinato dell'uomo alla condizione che esso avvenga nella casa

coniugale o notoriamente altrove, viene a stabilire fra i coniugi una

disparità di trattamento; disparità che appare lesiva del principio

sancito dall'art. 29 della Costituzione, in virtù del quale il

matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei

coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a tutela della unità

familiare.

Le due ordinanze, regolarmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente del 4 febbraio e

del 29 luglio 1961, nn. 31 e 187.

In entrambi i giudizi si è costituito soltanto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con atti di intervento dell'Avvocatura generale

dello Stato del 23 dicembre 1960 e del 30 maggio 1961.

L'Avvocatura dello Stato, premessi alcuni richiami di carattere

storico sui criteri seguiti dalle precedenti legislazioni, rileva

preliminarmente che se il legislatore, e in particolare il Costituente,

orienta la evoluzione della norma nel senso della evoluzione del

costume, non può sovvertire, nella malintesa attuazione di principi

insussistenti, le regole che esprimono il lento evolversi degli usi e

delle tradizioni.

Nel nostro ordinamento si ha, da un lato, la determinazione

dell'obbligo reciproco di fedeltà fra i due coniugi, sancito dall'art.

143 del Codice civile, e, dall'altro, un differente trattamento, nella

legge penale, per ciò che riguarda la trasgressione di questo obbligo

di fedeltà.

La giustificazione della disparità - sostiene l'Avvocatura - è da

ricercarsi in ciò che non è uguale. Il comportamento infedele non

determina eguali conseguenze a seconda che sia dell'uomo o della donna.

La punibilità soltanto della donna nel caso di un singolo atto di

infedeltà trova fondamento nella diversa gravità delle possibili

conseguenze dell'atto. E basti a tal proposito pensare alla presunzione

dell'art. 231 del Codice civile, per cui il marito è padre del figlio

concepito durante il matrimonio.

Osserva, inoltre, l'Avvocatura che oggetto della tutela, nella

norma dell'art. 559, non è soltanto il diritto del marito alla

fedeltà della moglie, bensì il preminente interesse dell'unità della

famiglia, che dalla condotta infedele della moglie è leso e posto in

pericolo in misura che non trova riscontro nelle conseguenze di una

isolata infedeltà del marito.

Altre considerazioni riguardano la punibilità del correo

dell'adultera, la quale, secondo l'Avvocatura, è da staccarsi dalle

norme ordinarie del concorso di più persone nel reato, e trova

autonoma spiegazione, appunto, nel fatto che la norma dell'art. 559

tutela interessi che vanno al di là del diritto del marito alla

fedeltà della moglie.

Nella memoria in data 26 ottobre 1961 l'Avvocatura dello Stato

ribadisce gli argomenti già svolti nell'atto di intervento,

aggiungendo alcuni richiami di dottrina. Considerato in diritto :

Le due cause, data la identità dell'oggetto, sono decise con unica

sentenza. L'ordinanza del Pretore di Ancona propone la indagine

limitatamente alla legittimità costituzionale del terzo comma

dell'art. 559 Cod. pen., ma la questione deve ritenersi estesa

all'intero articolo in base all'ordinanza del Tribunale di Lagonegro.

1. - Devono, innanzi tutto, essere ben chiari i limiti

dell'intervento della Corte costituzionale nelle questioni che si sono

riaccese in occasione della presente controversia. E noto che relativa

mente alla posizione dei due coniugi nella famiglia si discute, de iure

condendo: se sia opportuno che la infedeltà coniugale sia ancora dalla

legge considerata come reato; se, nell'affermativa, debba essere eguale

o diverso per i due coniugi il trattamento penale; se le sanzioni

penali attualmente stabilite siano veramente adeguate alla importanza

dei fatti; se il sistema vigente meriti, comunque, di essere riformato;

ecc.

Tutte queste questioni - non è superfluo il ribadirlo - sono

estranee alla competenza della Corte, e nulla alla Corte spetta di

decidere in proposito. E se gli argomenti in vario senso da esse

suscitati sono da prendere in qualche considerazione nella sentenza,

ciò avviene solo se e in quanto, per una loro attinenza col contenuto

e con i motivi della norma impugnata, siano idonei a fornire elementi

per la decisione della questione di legittimità costituzionale. Di

tale questione, pertanto, l'oggetto deve ritenersi fissato nei termini

seguenti: poiché la legge penale vigente include l'adulterio, la

relazione adulterina e il concubinato nel novero dei reati, e dispone

un diverso trattamento per i due coniugi, occorre stabilire se questa

disparità di trattamento costituisca violazione del principio di

eguaglianza, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

2. - È noto che l'art. 3 dichiara il principio di eguaglianza in

generale, in virtù del quale tutti i cittadini hanno pari dignità

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni

personali e sociali. L'art. 29 riguarda in particolare il principio di

eguaglianza nel matrimonio, e dispone che questo è ordinato

sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti

dalla legge a garanzia della unità familiare.

Sul principio di eguaglianza di cui all'art. 3 questa Corte ha

avuto occasione di pronunciarsi in più sentenze; ed ha costantemente

ritenuto che tale principio, diretto evidentemente ad impedire che a

danno dei cittadini siano dalle leggi disposte discriminazioni

arbitrarie, non può significare che il legislatore sia obbligato a

disporre per tutti una identica disciplina, mentre, al contrario, deve

essergli consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti

della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse:

esigenza inderogabile di logica legislativa che qualche costituzione

moderna ha addirittura espressamente dichiarata. Un ordinamento il

quale non distingua situazione da situazione e tutte le situazioni

consideri allo stesso modo non è nemmeno pensabile, anche perché,

come bene è stato osservato, finirebbe in sostanza col non disporre

regola alcuna.

Dato il suo fondamento logico, questa interpretazione è da

ritenersi valida non soltanto per il principio di eguaglianza in

genere, ma per ogni norma ove il principio di eguaglianza venga in

questione, anche in una sua applicazione particolare. Pertanto, il

giudizio sulla legittimità costituzionale della norma impugnata deve

svolgersi, conformemente del resto alla impostazione delle due

ordinanze di rinvio, con riferimento non soltanto alla norma dell'art.

29, ma anche a quella generale dell'art. 3 della Costituzione: l'una,

che per il principio di eguaglianza tra i coniugi prevede che la legge

ordinaria possa disporre limiti a garanzia della unità familiare;

l'altra, che il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte

alla legge intende necessariamente subordinato alla identità o

diversità delle situazioni che il legislatore ordinario è chiamato a

regolare.

3. - Fra le argomentazioni enunciate in dottrina a favore della

illegittimità costituzionale dell'art. 559 Cod. pen., viene di solito

posta in speciale rilievo quella che tende a circoscrivere l'oggetto

della tutela penale, negando che esso si estenda all'interesse

dell'unità familiare, e limitandolo al diritto alla fedeltà

coniugale. In tale modo si ritiene di poter sostenere che, essendo

questo diritto eguale nei due coniugi ed eguale per conseguenza

l'entità dell'offesa, verrebbe a mancare ogni ragione per una

diversità di trattamento; e tale disparità, se effettivamente

sancita, come appunto nell'art. 559, costituirebbe violazione del

principio di eguaglianza.

In contrario è da rilevare che il diritto alla fedeltà non è

l'unico oggetto della tutela e della offesa; ma che anche se lo fosse

ciò non costituirebbe ragione sufficiente per la illegittimità della

norma. Quella diversità di situazioni, infatti, che, secondo la

interpretazione dell'art. 3 ora ricordata, esclude che il diverso

trattamento costituisca violazione del principio di eguaglianza, è

determinata, in diritto penale, non soltanto dalla diversa natura del

bene leso, ma anche da una diversa quantità e gravità della offesa a

carico dello stesso bene. Per conseguenza, anche ammettendo che unico

bene protetto dalla norma dell'art. 559 sia la fedeltà coniugale, già

basterebbe ad escludere la illegittimità del diverso trattamento,

senza necessità di far capo alla unità familiare, la maggiore

gravità della offesa che il legislatore, in conformità della comune

opinione, riscontra nella infedeltà della moglie, e che non è negata,

anzi talvolta è esplicitamente ammessa, dai sostenitori della

illegittimità.

Indubbiamente, secondo una pura valutazione morale, alla quale, a

parte le leggi, è auspicabile che idealmente si ispiri la vita della

famiglia, il principio della fedeltà coniugale è unico, e non soffre

discriminazioni di carattere quantitativo. Tuttavia, l'ordinamento

giuridico positivo non può del tutto prescindere, e di fatto non

prescinde, dalle valutazioni che si affermano, spesso imperiosamente,

nella vita sociale. Ora, che la moglie conceda i suoi amplessi ad un

estraneo è apparso al legislatore, in base, come si è detto, alla

prevalente opinione, offesa più grave che non quella derivante dalla

isolata infedeltà del marito. Al di fuori di ogni apprezzamento, che

non spetta alla Corte di compiere, trattasi della constatazione di un

fatto della vita sociale, di un dato della esperienza comune, cui il

legislatore ha ritenuto di non poter derogare. Da solo esso è idoneo a

costituire quella diversità di situazione che esclude ogni carattere

arbitrario e illegittimo nella diversità di trattamento. Del resto,

nel disporre un siffatto trattamento, il legislatore penale, lungi

dall'ispirarsi a sue limitate particolari vedute, non ha fatto che

adeguarsi a una valutazione dell'ambiente sociale che, per la sua

generalità, ha influenzato anche altre parti dell'ordinamento

giuridico; come può chiaramente desumersi, tra l'altro, dall'art. 151

del Codice civile, il quale per l'adulterio della moglie consente

l'azione di separazione in ogni caso, mentre per l'adulterio del marito

la subordina alla condizione che il fatto costituisca una ingiuria

grave a danno della moglie.

In senso contrario nemmeno sarebbe il caso di riportarsi alle

legislazioni di quei paesi nei quali la infedeltà coniugale nelle sue

diverse forme non è preveduta come reato. E ciò perché ogni

legislazione va considerata, come è ovvio, in rapporto agli

orientamenti e alle influenze sociali del luogo in cui opera; e anche

perché la non incriminazione può essere determinata da ragioni varie

di opportunità familiare e sociale estranee alla gravità dei fatti in

questione, gravità che, nella opinione pubblica di quei paesi, può

essere anche non difforme da quella corrente nel nostro.

4. - Ma, in aggiunta alle ragioni già esposte e di per sé

sufficienti, la illegittimità costituzionale dell'art. 559 è da

escludere anche in considerazione dei limiti che, in forza dell'art. 29

della Costituzione, il legislatore ordinario ha potestà di stabilire

al principio di eguaglianza fra i coniugi. Il diverso trattamento

disposto dall'art. 559 Cod. pen. bene, infatti, può includersi fra i

limiti posti a garanzia della unità familiare.

È sorto il dubbio se la dichiarazione di eguaglianza fra i due

coniugi non finisca, a causa di questo potere limitativo conferito al

legislatore, col risultare soltanto apparente. Ma non sembra che il

dubbio sia fondato. Il principio della eguaglianza fra i coniugi nel

matrimonio è da ritenersi positivamente stabilito nell'ordinamento;

né perde di contenuto a causa delle limitazioni che la legge può

apportarvi, se queste, come è prescritto, siano mantenute nell'ambito

della garanzia della unità familiare. Trattasi, evidentemente, di una

eccezione al principio e che nel senso di una eccezione va

interpretata; ma ciò non toglie che i limiti siano preveduti e che il

concetto dell'unità familiare sia sufficiente a determinarne la

portata.

Con l'affermazione della esigenza dell'unità familiare, in fondo,

il legislatore costituente riafferma un orientamento già manifesto nel

primo comma dello stesso art. 29, allorché dichiara la famiglia

società naturale fondata sul matrimonio: dove la qualifica di

"naturale", se non ha un preciso contenuto giuridico, ha certamente

implicito il richiamo e il riconoscimento del tradizionale concetto

della famiglia, quale tuttora vive nella coscienza del popolo.

Non è dubbio che fra i limiti al principio della eguaglianza dei

coniugi siano in primo luogo da annoverare quelli che riguardano le

esigenze di organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna

inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per

taluni aspetti, il punto di convergenza della unità familiare e della

posizione della famiglia nella vita sociale. Ma non sarebbe fondata la

tendenza che volesse ridurre le limitazioni a questi coefficienti

positivi. Il legislatore ha ritenuto che la garanzia dell'unità è

affidata anche, come in tutti gli organismi, alla difesa contro ogni

influenza negativa e disgregatrice della unità stessa; e si deve

ammettere pertanto che, relativamente all'adulterio, alla relazione

adulterina e al concubinato, le norme penali si siano appunto ispirate,

senza arbitrarie disparità, a questa esigenza di difesa. Un indice

abbastanza significativo dell'orientamento del Codice circa l'oggetto

della tutela penale in queste figure di reato si può già riscontrare

nella loro inclusione fra i delitti contro la famiglia e, più

specificamente, contro il matrimonio: termini che, superando l'ambito

limitato dei rapporti tra i due coniugi, riguardano la famiglia e il

matrimonio nella più lata loro essenza istituzionale.

È innegabile che anche l'adulterio del marito può, in date

circostanze, manifestarsi coefficiente di disgregazione della unità

familiare; ma, come per la fedeltà coniugale, così per la unità

familiare il legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una

diversa e maggiore entità della illecita condotta della moglie,

rappresentandosi la più grave influenza che tale condotta può

esercitare sulle più delicate strutture e sui più vitali interessi di

una famiglia: in primo luogo, l'azione disgregatrice che sulla intera

famiglia e sulla sua coesione morale cagiona la sminuita reputazione

nell'ambito sociale; indi, il turbamento psichico, con tutte le sue

conseguenze sulla educazione e sulla disciplina morale che, in ispecie

nelle famiglie (e sono la maggior parte) tuttora governate da sani

principi morali, il pensiero della madre fra le braccia di un estraneo

determina nei giovani figli, particolarmente nell'età in cui appena si

annunciano gli stimoli e le immagini della vita sessuale; non ultimo il

pericolo della introduzione nella famiglia di prole non appartenente al

marito, e che a lui viene, tuttavia, attribuita per presunzione di

legge, a parte la eventuale - rigorosamente condizionata - azione di

disconoscimento. Tutti questi coefficienti hanno agito sulle direttive

del legislatore; e ciò senza punto far calcolo, in quanto fatti

anormali e che si auspicano destinati a scomparire, delle reazioni

violente e delittuose cui, in ispecie in certi ambienti, può in

particolare dar luogo la infedeltà della moglie.

D'altra parte, che la legge penale, nel disporre un dato

trattamento, si sia volta per volta adeguata, a seconda dei casi, alla

varietà delle situazioni, risulta ben chiaro anche dal fatto che,

relativamente alla stessa delicata materia della fedeltà sessuale, il

marito e la moglie sono stati trattati con criteri di piena eguaglianza

là dove identica è apparsa la posizione di entrambi. Basterà a tal

proposito ricordare l'art. 587 Cod. pen. (e ciò a parte ogni

valutazione circa l'accettabilità o meno dei criteri che hanno

ispirata questa norma), che riduce a minima misura la quantità della

pena per l'omicidio e per le lesioni personali volontarie nella ipotesi

in cui il delitto sia commesso nell'atto di scoprire il coniuge, la

figlia e la sorella in illegittima relazione carnale: il coniuge, in

genere, dunque, e non soltanto la moglie, essendosi evidentemente

riconosciuto che lo stato d'ira (così espressamente qualificato dal

citato articolo) che è a base di questa speciale forma di

provocazione, produce un turbamento psichico di tal natura e intensità

da non consentire discriminazione alcuna fra i coniugi.

In conclusione, la norma impugnata, dal punto di vista della sua

legittimità costituzionale, nulla presenta nel suo contenuto e nelle

sue finalità che possa qualificarla come violazione del principio di

eguaglianza. Con tale norma non è stata creata a carico della moglie

alcuna posizione di inferiorità, ma soltanto è stato preso atto di

una situazione diversa, adattandovi una diversa disciplina giuridica.

Che poi tale disciplina soddisfi ogni esigenza e sia mezzo idoneo e

sufficiente per le finalità prese in considerazione, è questione di

politica legislativa, non di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sui due giudizi riuniti indicati in epigrafe:

dichiara non fondata la questione, sollevata con le ordinanze del

Tribunale di Lagonegro del 24 novembre 1960 e del Pretore di Ancona del

10 maggio 1961, sulla legittimità costituzionale dell'art. 559 del

Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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