Art. 561 c.p. — Casi di non punibilità. Circostanza attenuante

[1]Nel caso preveduto dall'articolo 559, non e' punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

[2]Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e' punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

[3]Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena e' diminuita. 46

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 561 del Codice penale.

Testo vigente dal 11 dicembre 1969

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 147/1969

    Illegittimità dichiarata
    3 dicembre 1969

    All'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 559 e del primo comma dell'art. 560 è conseguenziale - e va dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità di tutte le altre residue norme del codice penale in materia di adulterio e di concubinato (art. 559, comma quarto; art. 560, comma secondo e terzo; art. 561; art. 562, primo comma, nella parte relativa al delitto previsto dall'art. 560; art. 562, secondo e terzo comma; art. 563).

    Art. 559 c.p. · Art. 560 c.p. · Art. 561 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è punibile per adulterio il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge ovvero da questo ingiustamente abbandonato (art. 561). La Commissione parlamentare osservò che dovrebbe punirsi la moglie adultera, ancorchè separata per colpa del marito o da lui ingiustamente abbandonata, quando con lei convivono figli minori, perchè in questo caso ella ha il dovere di non dare ai figli il malo esempio di una relazione adulterina. Ma in verità si tratta di due concetti del tutto diversi. Il problema che si deve risolvere nell'articolo 561 è quello di punire o di non punire l'adulterio quando sia commesso dal coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge ovvero da questo ingiustamente abbandonato, e non quando possa tornare di cattivo esempio alla prole. Il codice, nel primo caso, lo dichiara non punibile, perchè la legge penale non deve esigere ciò che non è proprio della media delle persone per le quali essa è destinata, cioè una virtù eccezionale quale sarebbe quella del coniuge che, trovandosi nelle predette condizioni, abbia la forza di resistere alle tentazioni dell'amore e talvolta anche a quelle del bisogno. Se la relazione peccaminosa, ma non delittuosa, torna di cattivo esempio ai figli e specialmente alle figlie minorenni, il giudice potrà revocare il provvedimento in virtù del quale la prole venne affidata al coniuge che tiene quella tresca.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 182

Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 561 del Codice penale.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art561 · fonte del testo

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