Corte costituzionale

Sentenza n. 147/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/12/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 559,

terzo comma, 560, primo comma, e 561, secondo e terzo comma, del Codice

penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1968 dal pretore di Orbetello nel

procedimento penale a carico di Rispoli Carmeia ed altro, iscritta al

n. 19 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968;

2) ordinanza emessa il 2 aprile 1968 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Bartoli Maria Carla ed altro, iscritta

al n. 78 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968;

3) ordinanza emessa il 13 maggio 1968 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Corcella Anna ed altro, iscritta al n.

114 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 184 del 20 luglio 1968;

4) ordinanza emessa il 23 aprile 1968 dal pretore di Viareggio nel

procedimento penale a carico di Zappelli Levia ed altro, iscritta al n.

134 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;

5) ordinanze emesse il 9 luglio 1968 dal pretore di Bologna e il 27

giugno 1968 dal pretore di Iglesias nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Anichini Carla ed altro e di Cannas Elisa

ed altro, iscritte ai nn. 162 e 181 del Registro ordinanze 1968 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28

settembre 1968;

6) ordinanza emessa il 20 settembre 1968 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Biffi Adriana ed altro, iscritta al n.

247 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969;

7) ordinanza emessa il 5 dicembre 1968 dal pretore di Genova nel

procedimento penale a carico di Pagura Giacomina ed altro, iscritta al

n. 4 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969;

8) ordinanza emessa il 9 gennaio 1969 dal pretore di Latina nel

procedimento penale a carico di Giovannoni Aurora ed altro, iscritta al

n. 36 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;

9) ordinanze emesse il 25 gennaio 1969 dal tribunale di Lecce, il

20 gennaio 1969 dal tribunale di Monza, il 30 gennaio 1969 dal pretore

di Trieste, il 24 gennaio 1969 dal tribunale di Roma, il 17 gennaio

1969 dal pretore di Asti, il 1 febbraio 1969 dal pretore di Bologna, il

23 dicembre 1968 dal pretore di Torino, il 4 febbraio 1969 dal pretore

di Decimomannu, il 15 gennaio 1969 dal pretore di Napoli e il 14

gennaio 1969 dal pretore di Viareggio nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Manco Angelo, Aramini Martira, Ninchi Thea,

Mingazzini Giovannella, Passamai Silvana, Chedini Ilde, Gregorio

Silvana, Marongiu Purissima, De Rosa Renato, Caprari Argentina, Cecchi

Cianfranco, ed altri, iscritte ai nn. 46, 53, 54, 59, 60, 62, 65, 68,

72, 73 e 78 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969;

10) ordinanze emesse il 16 gennaio 1969 dal pretore di Frascati, il

19 dicembre 1968 dal pretore di Maglie, il 25 febbraio 1969 dal pretore

di Galatina e il 17 gennaio 1969 dal tribunale di Oristano nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Colella Maria, Tanieli

Francesca, Baglivo Marisa, Zedda Ralmondo, ed altri, iscritte ai nn.

75, 82, 91 e 92 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969;

11) ordinanze emesse il 10 febbraio 1969 dal tribunale di Oristano,

il 10 febbraio 1969 dal pretore di Taranto, il 26 febbraio 1969 dal

tribunale di Treviso e il 31 gennaio 1969 dal pretore di Canosa di

Puglia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pala

Giovanni Pasquale, Saracino Maria Teresa, Cavarretta Vincenzo, Pedone

Angela, ed altri, iscritte ai nn. 93,96 e 105 del Registro ordinanze

1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9

aprile 1969;

12) ordinanze emesse il 6 febbraio 1969 dal pretore di Roma e il 6

marzo 1969 dal tribunale di Lagonegro nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Mura Maria Laura, Stigliano Anna, ed altri,

iscritte ai nn. 115 e 116 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969;

13) ordinanze emesse il 30 gennaio 1969 dal pretore di Roma, il 20

febbraio 1969 dal pretore di Napoli, il 28 febbraio 1969 dal tribunale

di Catanzaro e il 29 gennaio 1969 dal tribunale di Palermo nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Volpi Silvano, Perrotta

Antonio, Marino Rosina, Amarù Maria Catena, ed altri, iscritte ai nn.

114, 121, 122 e 126 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23 aprile 1969;

14) ordinanze emesse il 13 febbraio 1969 dal pretore di Trieste, il

3 febbraio 1969 dal pretore di Roma, il 20 febbraio 1969 dal pretore di

Manduria, il 19 febbraio 1969 dal pretore di Codigoro, il 16 gennaio

1969 dal pretore di Bari, il 22 gennaio e il 20 febbraio 1969 dal

pretore di Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di

Giardini Amelia, Lante della Rovere Angela, Mannucci Maria Renata,

Perrucci Lucia, Bellani Primo, Corriere Antonia, Baldini Claudia e

Toffolo Guerrino, Polzella Rauol, ed altri, iscritte ai nn. 132, 133,

134, 144, 146, 148, 153 e 154 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;

15) ordinanze emesse il 20 febbraio 1969 dal pretore di Manduria,

il 20 febbraio 1969 dal pretore di Roma, il 28 marzo 1969 dal pretore

di Altamura, il 27 febbraio 1969 dal tribunale di Torino, il 20 gennaio

1969 dal tribunale di Torino nei procedimenti penali rispettivamente a

carico di Albanese Benito, Marzullo Maria Letizia, Lovicario

Annunziata, Fausone Ada, Vero Annunziata, Lombardi Lorenzo, ed altri,

iscritte ai nn. 162, 168, 169, 175, 176 e 182 del Registro ordinanze

1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145

dell'11 giugno 1969;

16) ordinanze emesse il 28 marzo 1969 dal giudice istruttore del

tribunale di Firenze, il 6 febbraio 1969 dal pretore di Roma e il 10

aprile 1969 dal tribunale di Lagonegro nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Furino Antonio, Spadaro Corrado, Cavallo

Antonio, ed altri, iscritte ai nn. 184, 193 e 196 del Registro

ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 152 del 18 giugno 1969.

Visti gli atti di costituzione di Baldini Claudia, Toffolo

Guerrino, Furino Antonio e di Igliori Massimo (parte civile nel

procedimento penale a carico di Angela Lante della Rovere);

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1969 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

uditi gli avvocati Fausto Gullo e Luigi Salerni, per la Baldini,

l'avv. Vincenzo Summa, per il Toffolo, l'avv. Pietro Lia, per il

Furino, e l'avv. Paolo Roscioni, per l'Igliori.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Dai dispositivi delle cinquantuno ordinanze indicate in

epigrafe risultano sottoposte al controllo di questa Corte tre

disposizioni del Codice penale: l'art. 559, terzo comma, che stabilisce

la reclusione fino a due anni per la relazione adulterina; l'art. 560,

comma primo, che punisce con la stessa pena il marito che tenga una

concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove; e l'art. 561,

che nei commi secondo e terzo detta particolari discipline per i casi

di relazione adulterina e di concubinato commessi da coniugi legalmente

separati.

Comune a tutte le ordinanze è la denunzia della violazione del

principio di eguaglianza fra i coniugi - e, quindi, dell'art. 29 e,

secondo alcune di esse, anche dell'art. 3 della Costituzione - nella

quale le citate disposizioni incorrerebbero a causa del diverso

trattamento fatto alla moglie ed al marito in materia di violazione del

dovere di fedeltà coniugale e dell'assoluta mancanza di una

qualsivoglia ragione che tale diversità possa giustificare in funzione

dell'unità della famiglia.

2. - In particolare, le ordinanze emesse dopo la pubblicazione

della sentenza n. 126 del 16 dicembre 1968 con la quale venne

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 559 primo comma,

del Codice penale, relativo al reato di adulterio, illustrano la non

manifesta infondatezza della questione concernente la relazione

adulterina od il concubinato o l'una e l'altro facendo richiamo ai

principi enunciati dalla Corte in occasione di quella decisione. i

quali validamente dimostrerebbero che parimenti illegittima è la

disparità di trattamento derivante dalla ben diversa configurazione

del reato di relazione adulterina e del reato di concubinato. A tal

proposito, mentre qualche ordinanza (così l'ordinanza 9 gennaio 1969

del pretore di Latina) sostiene che già il "tenere una concubina", in

quanto implica una piena stabilità del rapporto illecito, è cosa

diversa dalla "relazione adulterina", tutti i provvedimenti di

rimessione sottolineano che la donna sposata è punita quali che siano

le modalità di svolgimento della relazione estraconiugale, laddove il

marito incorre nella sanzione penale solo se la relazione abbia luogo

"nella casa coniugale o notoriamente altrove": le disposizioni

impugnate darebbero luogo, in tal modo, ad una diversità di

disciplina, per effetto della quale identiche violazioni del dovere di

fedeltà coniugale sono penalmente rilevanti per la donna, irrilevanti

per l'uomo, e tale disparità non potrebbe essere giustificata in

nessun modo come strumento di garanzia di quella unità familiare che

secondo la Costituzione è il solo legittimo limite dell'eguaglianza

morale e giuridica dei coniugi.

Anche un giudice (cfr. ord. 25 febbraio 1969 del pretore di

Galatina) che non condivide le ragioni che indussero la Corte alla

dichiarazione di illegittimità del primo comma dell'art. 559 esprime,

tuttavia, l'avviso che dopo la sentenza n. 126 del 1968 i principi ivi

affermati devono essere portati alle loro logiche conseguenze e che

pertanto la diversa disciplina giuridica della relazione adulterina e

del concubinato deve essere valutata come espressione di una non

legittima discriminazione fra moglie e marito.

3. - Alcune delle ordinanze di rimessione si pongono il problema

del rapporto fra il reato di adulterio, già dichiarato illegittimo, ed

il reato di relazione adulterina. A tal proposito, mentre il pretore di

Canosa (ord. 31 gennaio 1969), nel sollevare la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 560, ritiene che oramai la

relazione adulterina "quale reiterazione di atti penalmente

irrilevanti" abbia perduto a sua volta ogni rilevanza penale, qualche

altro giudice (pretore di Latina, ord. 9 gennaio 1969; pretore di

Decimomannu, ord. 4 febbraio 1969) prospetta la tesi che il terzo comma

dell'art. 559 disciplini un'aggravante del reato di adulterio ed in

ciò ravvisa un ulteriore motivo di illegittimità, non potendo

sussistere la punibilità di un'aggravante di un fatto che la legge

ormai non prevede più come reato. Il pretore di Roma, infine, facendo

salvo il problema concernente l'attuale vigenza del terzo comma

dell'art. 559, dichiara di proporre la relativa questione di

legittimità costituzionale perché sia soddisfatta l'esigenza di una

pronunzia vincolante per tutti i giudici (ord. 30 gennaio e 6 febbraio

1969).

4. - Due ordinanze del pretore di Roma (6 febbraio e 20 febbraio

1969), dopo aver motivato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 560 sotto il profilo della violazione del principio di

eguaglianza, osservano che a norma dell'art. 29 della Costituzione è

compito del legislatore rimuovere ogni ostacolo alla composizione di

situazioni di conflitto insorte nell'ambito familiare, di tal che la

stessa rilevanza penale della violazione dell'obbligo di fedeltà si

rivelerebbe del tutto ingiustificata: la proposizione dell'istanza

punitiva e l'eventuale condanna di uno dei coniugi potrebbero, infatti,

compromettere irrimediabilmente l'esistenza della comunità familiare.

5. - Per quanto riguarda i reati di relazione adulterina e di

concubinato commessi da un coniuge legalmente separato, un'ordinanza

del pretore di Viareggio (23 aprile 1968) denuncia "il sistema delle

norme di cui agli artt. 559 e 561, ultima parte, del codice penale" ed

osserva in proposito che, intervenuta la separazione, l'unità della

famiglia è già infranta e perciò non può essere invocata come

valida giustificazione della disparità di trattamento fra moglie e

marito. Analoghe considerazioni sono svolte dal pretore di Genova (ord.

5 dicembre 1968), il quale, dopo aver sostenuto che in via generale la

diversità fra relazione adulterina e concubinato è illegittima,

afferma che in caso di separazione a maggior ragione non può essere

invocato il limite consentito dalla salvaguardia dell'unità familiare

previsto dall'art. 29 della Costituzione e conclude rimettendo a questa

Corte la questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 559 che

dell'art. 561 del codice penale.

6. - Tutte le ordinanze sono state ritualmente comunicate,

notificate e pubblicate.

Innanzi a questa Corte si sono costituiti: a) il dott. Antonio

Furino nel giudizio promosso con ordinanza 28 marzo 1969 del Giudice

istruttore del tribunale di Firenze; b) la signora Claudia Baldini ed

il signor Guerrino Toffolo nel giudizio promosso con ordinanza 22

gennaio 1969 del pretore di Roma; c) il dott. Massimo Igliori nel

giudizio promosso con ordinanza 3 febbraio 1969 del pretore di Roma.

Secondo la difesa del Furino (deduzioni del 30 aprile 1969),

rispetto alla relazione adulterina ed al concubinato si verifica la

stessa disparità di trattamento che prima della sentenza 126 della

Corte costituzionale esisteva fra adulterio della moglie e adulterio

del marito: permane, cioè, una inammissibile diseguaglianza che non

trova riscontro nell'attuale realtà sociale e che finisce per incidere

negativamente sulla unità familiare.

La difesa della Baldini (deduzioni del 9 giugno 1969) mette in

evidenza che, prima della dichiarazione di illegittimità del primo

comma, l'art. 559 del Codice penale, valutato congiuntamente con l'art.

81, puniva l'adulterio semplice, la relazione adulterina e l'adulterio

continuato con pene di crescente gravità: rispettivamente, nel massimo

della pena, con uno, due e tre anni di reclusione. Ciò dimostrerebbe

che il legislatore ha considerato il reato di adulterio in modo

unitario, ritenendo che la relazione adulterina costituisca un fatto

meno grave della condotta della donna coniugata che, sino al limite

della prostituzione, si conceda ripetutamente ad uomini diversi: di

conseguenza l'art. 559 del Codice penale non poteva venir meno in una

delle sue parti senza dar luogo a disparità di trattamento ancora più

gravi ed ingiuste di quelle derivanti dall'applicazione della norma

nella sua integrità. Secondo la stessa difesa, inoltre, la

diseguaglianza fra marito e moglie determinata dal terzo comma

dell'art. 559 e dall'art. 560 sarebbe stata accentuata notevolmente

dalla interpretazione giurisprudenziale concernente gli elementi

necessari per la sussistenza dell'uno o dell'altro reato.

Considerazioni analoghe sono svolte nelle deduzioni difensive (9

giugno 1969) del signor Toffolo.

Nell'atto di costituzione del 10 giugno 1969, il dott. Igliori,

parte civile nel procedimento per relazione adulterina a carico di

Angela Lante della Rovere, sostiene che la lettera dell'articolo 559

non implicherebbe una diversità di trattamento fra i due coniugi,

giacché se è vero che il reato di concubinato postula la notorietà

del mantenimento della concubina "altrove", è altrettanto vero che il

concetto di relazione adulterina non esclude, di per sé, la notorietà

della relazione stessa. Si osserva ad ogni modo che la pretesa

diversità di trattamento sarebbe determinata solo dalla presenza

dell'avverbio "notoriamente" nel testo dell'art. 560: eliminato tale

avverbio, non vi sarebbe più differenza fra relazione adulterina e

concubinato.

Nell'udienza pubblica le parti hanno illustrato le rispettive tesi

e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rimessione - denunziando gli articoli 559,

terzo comma (relazione adulterina), e 560, primo comma (concubinato)

del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione -

propongono identiche o connesse questioni di legittimità

costituzionale, e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente discussi

nell'udienza pubblica, vengono riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Alcuni dei giudici a quo e, nella discussione orale, una delle

parti in causa hanno sostenuto che alla dichiarazione di illegittimità

costituzionale del primo comma dell'art. 559 del Codice penale,

pronunciata con la sentenza n. 126 del 16 dicembre 1968 di questa

Corte, andrebbe riconosciuto l'effetto di una immediata caducazione o,

quanto meno, di una conseguenziale ed automatica illegittimità

costituzionale del terzo comma dello stesso articolo. Tale tesi, basata

sulla premessa che nel sistema dell'art. 559 la relazione adulterina

sarebbe punita come circostanza aggravante speciale o come particolare

ipotesi di continuazione del semplice adulterio, deve essere disattesa

perché, come la Corte avvertì nella ricordata decisione, si tratta,

invece, di un delitto con propria, autonoma configurazione: ciò

risulta dalla diversità della fattispecie prevista dalla norma

indicata, che non si esaurisce in una semplice ripetizione di singoli

atti di adulterio, ed è confermato dalla circostanza che la pena

stabilita dalla legge non è differenziata, nel minimo, da quella che

colpiva il reato di adulterio.

3. - Due ordinanze del pretore di Roma (n. 114 e n. 193 del 1969)

denunciano l'art. 560 del Codice penale, oltre che in riferimento al

principio di eguaglianza fra i coniugi, anche sotto il profilo della

violazione della tutela che l'art. 29 della Costituzione accorda

all'integrità del nucleo familiare. Ad avviso di quel giudice,

infatti, la rilevanza penale dell'inosservanza del dovere di fedeltà

coniugale comprometterebbe la esistenza stessa della comunità

familiare, messa in pericolo dalla proposizione dell'istanza punitiva e

dall'eventuale condanna di uno dei coniugi.

La Corte ritiene che la questione proposta in tali termini non

possa essere accolta. Ed infatti, se è vero che l'art. 29 della

Costituzione protegge la unità familiare (fino al punto da sacrificare

a questa, quando ciò sia assolutamente necessario, anche l'eguaglianza

fra i coniugi) e se è indubbio che il legislatore ordinario non può

dettare una disciplina non coerente con la protezione di quel bene, è

altrettanto vero e certo che proprio a garanzia della suddetta unità

gli obblighi fondamentali che accompagnano il vincolo matrimoniale

devono essere presidiati da sanzioni che risultino idonee a svolgere

anche una funzione preventiva. Ed appartiene alla politica legislativa

il potere di stabilire, in relazione ad un determinato contesto

storico, se siano sufficienti le sanzioni di natura civile o se sia

necessario disporre anche misure penali.

4. - La discrezionalità politica del legislatore, tuttavia, non

può essere esercitata che nel rispetto del principio di eguaglianza

morale e giuridica dei coniugi, imposto dall'articolo 29, secondo

comma, della Costituzione. Ed è alla stregua di tale principio che

l'indagine demandata alla Corte da tutte le ordinanze di rimessione

deve essere ora rivolta a verificare se, dichiarati illegittimi il

primo ed il secondo comma dell'art. 559 del Codice penale, la residua

disciplina contenuta nel terzo comma (relazione adulterina) e quella

dettata dal primo comma dell'art. 560 (concubinato) - disposizioni

entrambe impugnate - pongano in essere una non consentita disparità di

trattamento fra marito e moglie.

5. - A tal proposito è di fondamentale importanza la constatazione

che relazione adulterina e concubinato sono reati fra loro

strutturalmente diversi. Si può qui prescindere dalla questione se

l'espressione "tenere una concubina" usata nel primo comma dell'art.

560 stia già ad indicare che la legge richieda, ai fini della

punizione del marito, qualcosa di più della semplice relazione con una

donna diversa dalla moglie. A mettere in evidenza la netta differenza

fra i due delitti è sufficiente la circostanza che per il reato di

concubinato è necessario che la consumazione abbia luogo "nella casa

coniugale o notoriamente altrove", mentre per la relazione adulterina

appaiono del tutto indifferenti le modalità di svolgimento: il che è

quanto dire che quelle violazioni della fedeltà coniugale che sono

necessarie e sufficienti ad integrare il reato di relazione adulterina

imputabile alla moglie non bastano, se commesse dal marito, a renderlo

colpevole di concubinato. E se identici comportamenti sono penalmente

rilevanti per l'un coniuge e irrilevanti per l'altro, bisogna

concludere che le disposizioni impugnate dettano una disciplina

differenziata per il marito e per la moglie, nonostante che la legge

(art. 143 Cod. civ.) ponga a carico di entrambi il dovere di fedeltà

coniugale.

6. - Per giustificare validamente sul piano costituzionale la

riscontrata diversità di trattamento non possono essere prese in

considerazione ragioni che non siano strettamente connesse con

l'esigenza di salvaguardare l'unità familiare.

La Corte ha già affermato (sent. n. 126 del 1968) che ai fini del

controllo di legittimità costituzionale dei diritti o degli obblighi

conferiti o imposti dalla legge al marito ed alla moglie occorre far

riferimento non già all'art. 3, ma all'art. 29 della Costituzione, ed

ha interpretato quest'ultima disposizione (sentenza n. 127 dello stesso

anno) nel senso che la Costituzione direttamente impone che la

disciplina giuridica del matrimonio - col solo limite della unità

della famiglia - contempli obblighi e diritti eguali per l'uomo e per

la donna. Ribadendo questi principi, si deve ritenere che in generale

nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi nascenti dal

matrimonio è vietato al legislatore di dar rilievo a ragioni di

differenziazione diverse da quelle concernenti la predetta unità. Per

la materia qui in esame non possono, perciò, spiegare influenza tutte

quelle valutazioni che si connettano alla supposta maggior gravità

della condotta infedele della moglie od al diverso atteggiamento della

società di fronte all'infedeltà dell'uomo e della donna. Tutto il

sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 del Codice penale - come in

occasione del controllo di legittimità costituzionale del reato di

adulterio la Corte ebbe già ad osservare - reca l'impronta di un'epoca

nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale

dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorità

nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali. Non sta alla Corte

verificare se e quali modificazioni in questo campo il nostro tempo

abbia portato nella coscienza sociale. Ma è compito indiscutibile

della Corte accertare l'insanabile contrasto fra quella disciplina,

quale che ne sia stata la giustificazione originaria, ed il

sopravvenuto principio costituzionale e dichiarare l'illegittimità di

tutte quelle disparità di trattamento fra coniugi che non siano

giustificate dall'unità familiare: vale a dire dall'unico limite che

la Costituzione prevede.

A quest'ultimo proposito la Corte non può non confermare, per

quanto concerne le attuali questioni, quanto fu detto in entrambe le

ricordate decisioni dello scorso anno e, cioè, che il trattamento più

severo per l'infedeltà della moglie, più indulgente per l'infedeltà

del marito (e, cioè, proprio la disparità di trattamento) può

addirittura esser causa di disgregazione della famiglia: in ogni caso

è certo che non è possibile considerarlo come finalizzato alla tutela

della sua unità. Per giungere ad opposta conclusione non è certo

pertinente affermare che la punizione della moglie fedifraga risponde

all'esigenza di salvaguardare la famiglia. Poiché la tutela di tale

esigenza deve necessariamente coordinarsi col principio di eguaglianza,

occorrerebbe dimostrare che, una volta stabilito che la relazione

adulterina della donna debba costituire reato, punire il marito per una

fattispecie identica significherebbe mettere in pericolo l'unità del

nucleo familiare. Ma è sufficiente enunciare questa ipotesi di

giustificazione per coglierne l'assoluta irrazionalità.

7. - A conclusione di quanto fin qui si è detto, si deve

riconoscere che il terzo comma dell'art. 559 del Codice penale, poiché

punisce la moglie anche per fatt; che se commessi dal marito sono

penalmente irrilevanti, è costituzionalmente illegittimo. Ma la

dichiarazione di illegittimità deve colpire altresì il primo comma

dell'art. 560, sia perché è il concorso di entrambe le norme penali

che dà vita, a causa dell'eterogeneità delle fattispecie delittuose

in esse contemplate, ad una non consentita disparità di trattamento

fra moglie e marito, sia perché, ove fosse annullata la sola

previsione della relazione adulterina della moglie, l'ordinamento

verrebbe a dar rilevanza unicamente, nei limiti dell'art. 560, alla

infedeltà coniugale del marito, con conseguente identica violazione

del principio di eguaglianza.

In relazione a quanto si è detto nel n. 3, è opportuno rilevare

che, derivando l'illegittimità delle due disposizioni dalla disparità

di trattamento dei coniugi, il legislatore conserva, nell'ambito della

sua discrezionalità politica, il potere di stabilire se ed in quali

ipotesi la violazione del dovere di fedeltà coniugale debba costituire

reato, ma nel rispetto dell'art. 29 della Costituzione sarà tenuto a

dettare un'eguale disciplina per il marito e per la moglie.

8. - All'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art.

559 e del primo comma dell'art. 560 del Codice penale è conseguenziale

- e va dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87 - l'illegittimità delle seguenti disposizioni dello stesso Codice:

1) art. 559, comma quarto; 2) art. 560, commi secondo e terzo; 3) art.

561; 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa al delitto previsto

dall'art. 560; 5) art. 562, secondo e terzo comma; 6) art. 563.

9. - In conseguenza delle pronuncie di cui innanzi è assorbita la

questione, sollevata da qualcuna delle ordinanze di rimessione,

concernente la disciplina dettata dal combinato disposto dell'art. 559,

comma terzo, e 561 del Codice penale per i coniugi legalmente separati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma

terzo, e 560, comma primo, del Codice penale;

ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la

illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello stesso

Codice: 1) art. 559, comma quarto; 2) articolo 560, commi secondo e

terzo; 3) art. 561; 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa alla

perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il

delitto di concubinato; 5) art. 562, commi secondo e terzo; 6) art.

563.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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