Art. 15 — Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante

Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

Testo vigente dal 20 febbraio 1948

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/2002

    Questione infondata
    5 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sollevata - in riferimento agli artt. 21, sesto comma, e 25, secondo comma, della Costituzione - con riguardo alla previsione punitiva di stampati idonei a turbare il "comune sentimento della morale", cui viene perciò imputata la violazione del principio di determinatezza dell'illecito penale nonché il sostanziale ampliamento del limite del "buon costume" posto dalla Costituzione alle pubblicazioni a stampa. Tale previsione - come già ritenuto con la sentenza n. 293 del 2000 - sfugge infatti alle censure prospettate dato che la norma incriminatrice, pur facendo indubbiamente perno su concetti elastici, trova il suo limite di operatività nella tutela della dignità umana, del valore cioè che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale essa va pertanto letta.

    Art. 15 Disposizioni sulla stampa · Art. 21 cost. · Art. 25 cost. · Art. 528 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 293/2000

    Questione infondata
    17 luglio 2000

    L'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nella parte in cui vieta l'utilizzazione di stampati idonei a "turbare il comune sentimento della morale", va letto alla luce dell'art. 2 della Costituzione e, in particolare, del valore del rispetto della persona umana, che anima tale disposizione: infatti, solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalla pubblicazione di scritti o immagini, con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento. La norma, non è quindi inficiata, sotto il profilo di costituzionalità, dalla libertà di pensiero, in quanto è concepita come presidio del valore fondamentale della dignità umana, nella cui tutela, peraltro, trova il suo limite, sicché appare escluso anche il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie. Detto valore permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull'interpretazione di quella parte della norma stessa che evoca il comune sentimento della morale. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

    Art. 15 Disposizioni sulla stampa · Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art15 · fonte del testo

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