Corte costituzionale

Ordinanza n. 330/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1991 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. unico della

legge 17 luglio 1975, n. 355 (Esclusione dei rivenditori

professionali della stampa periodica e dei librai dalla

responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale

e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47),

promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 dal Pretore di

Venezia - Sezione distaccata di S. Donà di Piave nel procedimento

penale a carico di Fabio Nardin, iscritta al n. 256 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 21 febbraio 1991, il Pretore di

Venezia - Sezione distaccata di S. Donà di Piave, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. unico della legge

17 luglio 1975, n. 355 ritenuto incompatibile con la disposizione di

cui all'art. 21 della Costituzione;

che riferiva il Pretore nell'ordinanza che il Procuratore della

Repubblica competente aveva tratto a giudizio tale Nardin Fabio per

rispondere del delitto di cui all'art. 528 cod. pen. perché sorpreso

a detenere dodici videocassette, a contenuto pacificamente osceno,

allo scopo di farne commercio;

che i difensori del Nardin avevano, però, depositato lista

testimoniale chiedendo di provare che l'imputato è titolare di una

rivendita di giornali, con l'intento di sostenere l'applicabilità

dell'articolo unico di cui alla legge citata;

che a quel punto - ad avviso del rimettente - sarebbe

pregiudiziale, rispetto alla tesi difensiva, l'accertamento della

legittimità costituzionale della legge che si vorrebbe estendere

all'ipotesi di specie: legittimità di cui il Pretore dubita, in

quanto la legge invocata presupporrebbe la liceità delle

pubblicazioni oscene, così contraddicendo il disposto costituzionale

che non consente ad una legge ordinaria di "disciplinare tali

pubblicazioni per un fine diverso da quello di prevenirle o di

reprimerle";

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità della questione per

irrilevanza, in quanto la legge, della cui illegittimità

costituzionale il Pretore dubita, non è applicabile ai rivenditori

di materiale audiovisivo, ma soltanto ai titolari di rivendite di

giornali, riviste etc.. .. .., e limitatamente all'oggetto della loro

normale attività di commercio; in proposito l'Avvocatura richiama la

sentenza n. 1063 del 1988 di questa Corte;

che, comunque, l'Avvocatura chiede che la questione sia

riconosciuta manifestamente infondata, non essendovi nella legge

impugnata alcun contrasto con l'art. 21 della Costituzione;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità prospettata non

può essere accolta perché la richiamata sentenza di questa Corte si

riferisce alla inestensibilità della legge all'ipotesi del

rivenditore che, non essendo titolare di edicola o di rivendita di

giornali, esercita esclusivamente commercio di videocassette oscene

in appositi locali, mentre nel caso in esame la difesa intendeva

provare che le videocassette erano detenute per il commercio nel

contesto di una rivendita di giornali di cui il Nardin è titolare;

che, in tale diversa ipotesi, spetta al giudice di merito

ritenere la rilevanza in quanto a lui stesso è poi demandato il

giudizio sui limiti di applicabilità della legge;

che egli, perciò, ha ritenuto che, prima del giudizio sui

limiti di applicabilità, debba essere decisa la questione di

legittimità costituzionale della legge, non potendo discutersi

sull'applicabilità di una norma che il giudice opina incompatibile

con la Costituzione;

che la questione appare, invece, manifestamente infondata - come

pure osserva l'Avvocatura - perché nella legge, non solo non esiste

alcun riconoscimento di liceità del commercio di pubblicazioni

oscene, ma esiste, anzi, il contrario, proprio per il fatto che

l'articolo unico stabilisce una causa eccezionale di non punibilità

per l'edicolante (comma primo) nei limiti di cui al comma terzo: il

che vuol dire che il fatto sarebbe di per sé punibile nell'area

dell'art. 528 cod. pen. E sono note le ragioni che, nel suo potere

discrezionale, hanno indotto il legislatore a concedere

eccezionalmente la detta esclusione dalla punibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n.

355, sollevata dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di S.

Donà di Piave, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con

ordinanza 21 febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente e redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari