Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge

8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con

ordinanza emessa il 4 dicembre 2000 dal Tribunale di Lucca nel

procedimento penale a carico di E. M. ed altri, iscritta al n. 521

del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 27 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice

relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 dicembre 2000 il Tribunale

di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 21, sesto comma, e

25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

(Disposizioni sulla stampa), che estende la norma incriminatrice di

cui all'art. 528 del codice penale agli "stampati i quali descrivano

o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti,

avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in

modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l'ordine

familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti";

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere

investito del processo penale nei confronti di persone imputate del

reato di cui al citato art. 15 della legge n. 47 del 1948 per aver

affisso manifesti raffiguranti, in alcuni casi, un feto umano

ricoperto di sostanza ematica e, in altri, la testa di un feto

sorretto da una pinza chirurgica;

che - richiamando l'ordinanza della Corte di cassazione del

17 febbraio 1999, con la quale era stata sollevata analoga questione

di costituzionalità - il rimettente ritiene che la norma denunciata

violi "verosimilmente" il principio di determinatezza dell'illecito

penale, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto il

concetto di "possibile turbamento" del "comune sentimento della

morale" risulterebbe generico ed indeterminato, al punto da non

consentire di individuare lo stesso oggetto giuridico del reato:

convinzione, questa, corroborata anche dall'assenza di un "sicuro

insegnamento giurisprudenziale", che consenta di meglio delineare i

confini della fattispecie per via di interpretazione;

che sarebbe altresì compromesso l'art. 21, sesto comma,

Cost., che vieta le sole pubblicazioni contrarie al buon costume,

giacché la disposizione censurata, punendo le pubblicazioni

contrarie alle "morale comune" - concetto più ampio di quello di

"buon costume" - dilaterebbe l'ambito degli illeciti in materia di

stampa al di là dei limiti stabiliti dal precetto costituzionale;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che i dubbi sollevati dal giudice rimettente in

ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge

8 febbraio 1948, n. 47, sono già stati scrutinati da questa Corte

con esito negativo (cfr. sentenza n. 293 del 2000, pronunciata a

seguito dell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione

richiamata dal giudice a quo);

che questa Corte ha in particolare rilevato che la norma

impugnata, nel vietare gli stampati idonei a "turbare il comune

sentimento della morale", pone come termine di riferimento

dell'offesa quel "contenuto minimo", comune alle diverse concezioni

etiche presenti nella società contemporanea, che si identifica

sostanzialmente "nel rispetto della persona umana": valore, questo,

"che anima l'art. 2 Cost.", alla luce del quale va dunque letta la

previsione punitiva denunciata;

che, in tale chiave interpretativa, restano quindi escluse

sia la violazione del principio di determinatezza dell'illecito

penale, dato che la norma incriminatrice, pur facendo indubbiamente

perno su concetti elastici, trova il suo limite di operatività nella

tutela della dignità umana - "valore costituzionale che permea di

sé il diritto positivo" - con conseguente insussistenza del pericolo

di arbitrarie dilatazioni; sia la violazione dell'art. 21, sesto

comma, Cost., il quale, tra l'altro - nel vietare le pubblicazioni

contrarie al buon costume - "demanda alla legge la predisposizione di

meccanismi e strumenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni

del precetto costituzionale";

che l'odierna ordinanza di rimessione non allega alcun

profilo nuovo rispetto a quelli in precedenza esaminati;

che la questione deve essere dichiarata, pertanto,

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948,

n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli

artt. 21, sesto comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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