Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico

della legge 17 luglio 1975, n. 355 (Esclusione dei rivenditori

professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità

derivante dagli artt. 528 e 725 del codice penale e dagli artt. 14 e 15

della legge 8 febbraio 1948, n. 47) promosso con ordinanza emessa il 6

marzo 1976 dal Pretore di Palermo, nel procedimento penale a carico di

Ajello Simone, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 16

giugno 1976.

Visti l'atto di costituzione di Ajello Simone e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 6 marzo 1976 (r.o. n. 360) il Pretore di

Palermo ha sollevato, nel corso di un procedimento penale a carico di

Simone Ajello, questione di legittimità costituzionale in relazione

agli artt. 3, 21 e 31 della Costituzione, dell'articolo unico della

legge 17 luglio 1975, n. 355, nella parte in cui esclude i rivenditori

professionali della stampa periodica ed i librai dalla responsabilità

derivante dagli artt. 528 e 725 c.p. e dagli artt. 14 e 15 della legge

8 febbraio 1948, n. 47.

Dubita il giudice a quo che la norma impugnata, con l'esclusione

automatica e generalizzata del dolo, e persino della colpa nel caso

della contravvenzione di cui all'art. 725 c.p., riferita

all'appartenenza a categorie professionali ed alla presunzione di

inadeguatezza culturale, introduca un nuovo tipo di incapacità

incompatibile coi principi fondamentali relativi alla persona umana e

violi così l'art. 3 della Costituzione, escludendo la punibilità

dell'autore di un fatto che oggettivamente integra gli estremi di un

reato sulla base di inesistenti condizioni e circostanze soggettive, e

ciò anche in contrasto con le pronuncie di questa Corte, che non hanno

ravvisato la difficoltà di ordine intellettivo riguardo alla

possibilità e al dovere degli edicolanti di esaminare e valutare la

merce ed hanno demandato al giudice, come è costituzionalmente e

giuridicamente naturale, di stabilire caso per caso la responsabilità

penale dell'imputato (sentt. nn. 159/1970 e 93/1972).

La norma sarebbe inoltre in contrasto - secondo l'ordinanza di

rimessione - con l'art. 21 ultimo comma della Costituzione, che

espressamente e categoricamente vieta le pubblicazioni a stampa, gli

spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume

senza eccezione alcuna in ordine a fatti e a persone, sia direttamente

attraverso l'anomala deroga alla punibilità della violazione di tale

diritto, sia indirettamente attraverso la difficoltà che si è posta

alla generale applicazione di alcune norme relative al buon costume,

per la mancanza di coordinamento della norma impugnata con altre

disposizioni di legge in materia. Quando infatti si esclude l'esonero

di responsabilità solo nel caso in cui siano esposte parti

"palesemente" oscene delle pubblicazioni, si rende praticamente

inapplicabile l'art. 1 della legge 2 dicembre 1960, n. 1591, che,

riguardo all'ipotesi più lata di esposizione di soggetti figurati,

rapporta la nozione di osceno e di contrario alla pubblica decenza alla

particolare sensibilità dei minori degli anni 18, con un parametro

quindi più severo rispetto a quello della "palese oscenità", di cui

alla norma impugnata.

Quanto al contrasto con l'art. 31 Cost. il giudice a quo lo ravvisa

nel fatto che la norma impugnata anziché agevolare, ostacola e

contrasta l'adempimento del compito educativo e formativo dei genitori

riguardo ai figli e viene meno al dichiarato impegno di proteggere

l'infanzia e la gioventù di cui al capoverso dell'art. 31.

La norma, infine, violerebbe i principi fondamentali della

divisione dei poteri, essendosi arrogato il legislatore il compito di

giudicare riservato al giudice, e della effettiva espressione della

democrazia parlamentare, essendosi legiferato sotto la pressione della

piazza.

2. - Si è costituita in giudizio la parte privata Simone Ajello,

rappresentato e difeso dall'avv. Dario Di Gravio, con atto del 3 luglio

1976, sostenendo l'infondatezza della questione sollevata, in quanto il

contrasto con i parametri costituzionali invocati sarebbe escluso dalla

particolare ratio della norma impugnata. Questa, infatti, in tanto

esclude la responsabilità di edicolanti e librai in quanto parte dalla

constatazione della impossibilità che in astratto hanno i rivenditori

di giornali di ingerirsi nelle situazioni che attribuiscono il

carattere penale ad una determinata attività umana.

3. - È intervenuto nel giudizio anche il Presidente del Consiglio,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con atto

del 23 giugno 1976, concludendo per l'infondatezza della questione

proposta.

In particolare, quanto alla pretesa violazione dell'art. 3,

l'Avvocatura osserva che la causa di non punibilità prevista dalla

norma impugnata si inserisce tra i molti esempi che l'ordinamento offre

di cause speciali di non punibilità per inesigibilità di

comportamento diverso. Piuttosto che esprimere disistima nella

capacità intellettiva dei beneficiari della norma, il legislatore ha

ritenuto che non si possa da essi pretendere un comportamento tale da

consentire loro di ben distinguere pubblicazione da pubblicazione, in

quanto li assorbirebbe per intero ed anche oltre le proprie

possibilità di lavoro. Si tratta - per la difesa dello Stato - di una

valutazione di politica criminale che rientra nella discrezionalità

del legislatore; valutazione che può anche mutare rispetto al passato,

cosicché tale discrezionalità non è infirmata dall'ortodossia

costituzionale di precedenti norme che regolavano la materia in modo

diverso (ved. citate sentenze della Corte cost. nn. 159/1970 e

93/1972). Considerato in diritto :

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se contrasti

o meno con gli artt. 3, 21 e 31 della Costituzione l'articolo unico

della legge 17 luglio 1975, n. 355, nella parte in cui esclude i

rivenditori professionali della stampa periodica ed i librai dalla

responsabilità derivante dagli artt. 528 e 725 c.p. e 14, 15 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Secondo il giudice a quo tale norma infatti: a) violerebbe il

principio di uguaglianza, sulla base di condizioni soggettive

giuridicamente irrilevanti, escludendo la punibilità di fatti che

obiettivamente integrano un reato; b) renderebbe vano il divieto

costituzionale delle pubblicazioni a stampa contrarie al buon costume;

c) disattenderebbe il dovere dello Stato di proteggere moralmente

l'infanzia e la gioventù; d) violerebbe, infine, il principio della

divisione dei poteri sottraendo al giudice l'indagine sulla sussistenza

dell'elemento soggettivo del reato.

2. - La questione è inammissibile per difetto di motivazione circa

la sua rilevanza nel procedimento a quo.

In effetti, non solo l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna

motivazione circa l'influenza che la decisione della questione da parte

della Corte costituzionale avrebbe nella fattispecie oggetto del

giudizio penale pendente davanti al Pretore di Palermo, nel corso del

quale l'eccezione di legittimità costituzionale è stata sollevata; ma

non fa alcun riferimento al caso concreto sottoposto al giudice di

merito e al contesto di fatto che è all'origine del rapporto

processuale.

È rimasta, quindi, insoddisfatta la fondamentale esigenza, cui è

preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (commi 2 e 3),

di far conoscere con le dovute garanzie di pubblicità i termini e i

motivi con i quali la questione è stata sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 21 e 31 Cost. con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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