Codice penale

Art. 529 c.p. — Atti e oggetti osceni: nozione

[1]Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

[2]Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 589/1989

    Questione infondata
    29 dicembre 1989

    La questione di costituzionalità dell'art. 528 cod. pen. - nonché del successivo art. 529, del quale peraltro non è contestato il contenuto - è manifestamente infondata, in quanto la norma, reprimendo le violazioni al divieto di pubblicazioni e spettacoli osceni, è perfettamente adeguata al dettato dell'art. 21, ultimo comma, Cost., onde sarebbe contrario alla Costituzione dichiararlo illegittimo; ne' la limitazione ad edicolanti e librai della causa di non punibilità prevista dalla legge n. 355 del 1975 comporta violazione dell'art. 3 Cost. - v. S. n. 1063/1988.

    Art. 528 c.p. · Art. 529 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 191/1970

    Questione infondata
    16 dicembre 1970

    Gli articoli 527, 528 e 529 c.p., che puniscono gli atti, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, qualificandoli come quelli che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, non contrastano con il principio di legalità, garantito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Detto principio viene rispettato dal legislatore non solo con la tassativa descrizione delle fattispecie penali, ma, quando appare necessario, come nel caso di tutela di beni immateriali, altresì con il ricorso a nozioni proprie dell'intelligenza comune, che egualmente consentono di individuare con certezza il precetto e di giudicare se una determinata condotta lo abbia o meno violato.

    Art. 527 c.p. · Art. 528 c.p. · Art. 529 c.p. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art529 · fonte del testo

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