Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1972 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 528

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 maggio 1970 dal giudice istruttore del

tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Fucci Ciro,

iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;

2) ordinanza emessa il 16 aprile 1970 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Carpani Sergio ed altri, iscritta al n.

237 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;

3) ordinanza emessa il 17 novembre 1971 dal tribunale di Venezia

nel procedimento penale a carico di D'Andrea Sergio ed altri, iscritta

al n. 478 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Fucci Ciro,

imputato, tra l'altro, del reato previsto e punito dall'art. 528 del

codice penale per aver messo in vendita il settimanale "Men" contenente

scritti e fotografie di carattere osceno, il giudice istruttore presso

il tribunale di Taranto sollevava questione incidentale di legittimità

costituzionale del citato art. 528, primo e secondo comma, in

riferimento all'articolo 21, primo e secondo comma, della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, rendendo

penalmente responsabile l'edicolante della diffusione di scritti,

immagini ed altri oggetti osceni, l'induce necessariamente ad

esercitare un controllo sul contenuto della stampa pervenutagli per la

vendita, che si concreta in una sorta di censura rimessa ad individui

non qualificati, la quale contrasta con il diritto di manifestare

liberamente il proprio pensiero e con l'esplicito divieto

costituzionale di censure (primo e secondo comma dell'art. 21 della

Costituzione).

2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di tali Carpani,

Capone, Corbellini e Barioli, imputati, in concorso tra loro, del

delitto continuato di pubblicazioni oscene nelle loro rispettive

qualità di editore, direttore responsabile, stampatore e distributore

della rivista "Jet", il tribunale di Milano sollevava questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 528, primo e

secondo comma, del codice penale, limitatamente alle ipotesi di chi

"fabbrica" o "mette in circolazione" o "distribuisce" stampati osceni,

nell'esercizio di una normale attività professionale e non

d'interessata compartecipazione all'impresa pornografica, in

riferimento all'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la norma costituzionale invocata vuole

garantire all'autore, a colui cioè che assume la paternità del

contenuto dell'opera, la libertà di manifestazione del proprio

pensiero. La norma penale impugnata, sancendo una responsabilità

personale degli stampatori e dei distributori che prestano la loro

attività professionale per l'autore dell'opera, viene invece di fatto

a limitare la libertà di quest'ultimo, assoggettando il contenuto

dell'opera dell'ingegno al controllo di privati la cui attività è

necessaria per l'estrinsecazione della libertà garantita. In tal modo

verrebbe in pratica attribuita a persone non qualificate quella

funzione censoria che la Costituzione vuole preclusa al potere

esecutivo.

3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di D'Andrea

Sergio ed altri, imputati del delitto di cui all'art. 528 del codice

penale per aver esposto in vendita la pubblicazione oscena denominata

"Posizioni perverse", il tribunale di Venezia sollevava questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 528 del codice

penale, in riferimento agli articoli 3 e 21, primo e secondo comma,

della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la previsione di una responsabilità

penale degli edicolanti per la diffusione di scritti, immagini ed altri

oggetti osceni, realizza in concreto una forma di censura privata in

contrasto con la norma costituzionale invocata. Rileva inoltre il

tribunale di Venezia che la parità di trattamento penale tra chi

partecipa attivamente al traffico pornografico e chi esercita

professionalmente la distribuzione e la vendita di libri o di altri

stampati periodici, eventualmente osceni, contrasta con il principio

costituzionale d'uguaglianza, secondo cui a situazioni diverse

dovrebbero corrispondere discipline giuridiche differenziate.

Si è costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

La difesa dello Stato, dopo aver ricordato l'insegnamento già

affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 9 del 1965), secondo

cui anche la libertà di manifestazione del pensiero può subire limiti

se traggono fonte da principi costituzionali, rileva che lo stesso art.

21 della Costituzione autorizza il legislatore a intervenire per

prevenire o reprimere le violazioni al buon costume recate a mezzo

della stampa. Pertanto è proprio l'art. 528 del codice penale che

svolge il limite costituzionalmente previsto. È perfettamente coerente

con il sistema ed in linea con il dettato costituzionale la previsione

della responsabilità penale dell'edicolante ai sensi della norma

incriminatrice impugnata, sempreché ricorrano gli elementi oggettivi e

soggettivi del reato.

Osserva infine l'Avvocatura dello Stato che l'oscenità delle

pubblicazioni, ch'è presupposto per l'applicazione della norma,

dimostra di per sé che si è al di fuori della sfera d'applicazione

della libertà costituzionalmente garantita dall'art. 21 della Carta.

Da ciò consegue inoltre che le proposte di legge di modifica della

normativa del settore, sono frutto di discrezionalità politica del

legislatore ma non paiono dettate da esigenze costituzionali. Considerato in diritto :

I giudizi debbono essere riuniti e decisi con unica sentenza, per

identità della materia.

Le questioni sollevate sono due e possono così individuarsi:

a) se non contrasti con il diritto di manifestare liberamente il

proprio pensiero e con il divieto di censura (art. 21, primo e secondo

comma, Cost.) l'art. 528 del codice penale, nella parte in cui,

rendendo penalmente responsabile chi diffonde fabbrica mette in

circolazione distribuisce stampati osceni nella sua normale attività

professionale di stampatore o distributore, realizzerebbe una sorta di

censura preventiva;

b) se la norma dell'art. 528 del codice penale non contrasti con il

principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto prevede la stessa

pena per chi crea il materiale pornografico e ne fa traffico abituale e

chi, invece, esercitando in genere la distribuzione e la vendita di

giornali e riviste, diffonde occasionalmente stampati osceni.

La denunciata illegittimità dell'art. 528 del codice penale non

sussiste affatto.

1 ) Senza dubbio la garanzia costituzionale copre sia il diritto

alla libera manifestazione del pensiero, sia il diritto al libero e

pieno uso dei relativi mezzi di divulgazione. Ma l'esercizio di questo

fondamentale diritto di libertà trova, come ogni altro diritto, il

proprio limite nei principi e nei precetti della Costituzione. È

proprio l'art. 21 della Costituzione che all'ultimo comma vieta tutte

le manifestazioni contrarie al buon costume, imponendo al legislatore

l'obbligo di prevenire e reprimere, con mezzi adeguati, le relative

violazioni, fra le quali la diffusione dell'oscenità prevista

nell'articolo 528 del codice penale si presenta come particolarmente

grave. In relazione al dettato dell'art. 21 della Costituzione l'Italia

ha assunto anche internazionalmente (d.P.R. 20 ottobre 1949, n. 1071)

l'impegno di perseguire e punire chiunque si renda responsabile della

diffusione di stampati osceni.

In realtà il divieto di cui all'art. 21, secondo comma, della

Costituzione concerne la censura quale istituto tipico del diritto

pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi,

esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa,

adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione

del pensiero rimesso alla pubblica Amministrazione (sentenze della

Corte nn. 31 e 115 del 1957; nn. 44 del 1960 e 159 del 1970).

Nell'ipotesi particolare del cosidetto edicolante è sofistico dire

che l'obbligo da parte sua di non contravvenire alle norme dell'art.

528 del codice penale verrebbe a trasformarlo in un censore privato

capace di impedire la diffusione del pensiero.

L'edicolante che, ritenendo osceni gli stampati inviatigli per

l'esposizione e la vendita, si astiene dall'esibirli, ben lungi

dall'usurpare una funzione censoria, difende la propria personale

dignità umana della quale egli è giudice. La sua volontà di non

violare la legge e di non contribuire alla diffusione degli stampati

osceni non ha effetto comunque vincolante nei confronti delle molte

migliaia di altri distributori, ciascuno dei quali resta libero nel suo

giudizio sulla oscenità o meno della pubblicazione. E se, per

avventura si troverà un edicolante che, per una concezione

soverchiamente rigida del pudore, ritenga osceni stampati che osceni

non sono, ve ne saranno sempre altri in numero largamente bastevole per

garantire all'autore il diritto alla più ampia diffusione del pensiero

che egli ha voluto esprimere.

2) Quanto alla seconda questione, questa Corte ha ritenuto (da

ultimo con sentenza n. 9 del 1972) che l'equiparazione quoad poenam di

ipotesi criminose d'uguale natura, sebbene non ugualmente gravi,

rientri nella discrezionalità del legislatore. Né vi sono motivi per

modificare tale opinione rispetto all'art. 528 del codice penale che

ammette un'ampia latitudine nelle sanzioni.

Occorre appena ricordare, quanto all'ipotesi più volte

affacciatasi dell'edicolante sorpreso nella buona fede, o colpevole di

sola negligenza per il mancato esame del materiale rimessogli, che

l'art. 528 del codice penale prevede un delitto doloso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 528 del codice penale sollevata, con le ordinanze in epigrafe

indicate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 21, primo e

secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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