Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1970 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 527,

528 e 529 del codice penale, promossi:

1 ) con quattro ordinanze emesse il 27 gennaio 1969 dal tribunale

di Monza in altrettanti procedimenti penali a carico di Battistini

Attilio, iscritte ai nn. 136,137,138 e 139 del registro ordinanze 1969

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21

maggio 1969;

2) con ordinanza emessa il 5 marzo 1969 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Martorelli Norma e Fabrizi Osvaldo,

iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di quattro procedimenti a carico di Battistini

Attilio, imputato del delitto di pubblicazioni oscene, quale direttore

responsabile della rivista "Men", il tribunale di Monza ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 528 e 529 del

codice penale, con quattro ordinanze di identico contenuto.

Il giudice a quo, premesso che il principio di legalità ha assunto

rilievo costituzionale in virtù del secondo comma dell'art. 25 della

Carta, afferma che le norme impugnate non indicano oggettivamente gli

elementi costitutivi del reato, giacché l'art. 528 del codice penale

costituisce una norma in bianco che non trova integrazione in altra

norma di legge, per il carattere fondamentalmente tautologico dell'art.

529 del codice penale.

Si è costituito innanzi alla Corte costituzionale il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale

dello Stato, mediante atto depositato il 3 aprile 1969, chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

L'Avvocatura dello Stato contesta infatti l'asserita illegittimità

di una norma la cui interpretazione comporti un accertamento di

elementi richiamati dalla norma medesima; rileva poi come sia la stessa

legge penale - mediante l'art.529 c.p.a dare la definizione degli atti

ed oggetti osceni, qualificandoli come quelli che offendono, secondo il

comune sentimento, il pudore.

2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Martorelli

Norma e Fabrizi Osvaldo, imputati del delitto di atti osceni per

essersi congiunti carnalmente in luogo esposto al pubblico, il pretore

di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 527 e 529 del codice penale, in riferimento al principio di

legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione si afferma che la definizione

contenuta nell'art. 529 del codice penale avrebbe carattere tautologico

talché la punizione degli atti osceni realizzerebbe una previsione

normativa troppo generica, variamente valutabile a seconda della

diversa sensibilità del giudicante, e quindi in contrasto con il

principio costituzionale secondo cui "nessuno può essere punito se non

in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso" (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

mediante atto depositato il 28 giugno 1969, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione proposta.

L'Avvocatura dello Stato svolge un duplice ordine di

considerazioni.

Rileva innanzitutto che dagli indiscutibili caratteri della

generalità e della astrattezza, propri della norma giuridica penale,

consegue necessariamente che il legislatore, nella descrizione della

fattispecie, si attenga agli elementi costanti e generali conformi ai

caratteri suddetti.

In secondo luogo la difesa dello Stato nega il carattere

tautologico dell'art. 529 c.p. osservando come il riferimento al

"comune sentimento" costituisca elemento idoneo alla migliore

determinazione dell'offesa al pudore, discriminando la condotta

criminosa da quella lecita. Considerato in diritto :

I giudizi, avendo ad oggetto un'unica questione, pur prospettata

con riferimento a due distinte previsioni normative, vanno riuniti e

decisi con unica sentenza.

La questione sollevata investe la corrispondenza delle norme che

puniscono gli atti e le manifestazioni oscene al principio di legalità

garantito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Si assume che gli elementi costitutivi dei reati previsti dagli

artt. 527 e 528 del codice penale non siano adeguatamente precisati,

nonostante la specificazione contenuta nel successivo art. 529, secondo

cui si reputano osceni gli atti e gli oggetti che secondo il comune

sentimento offendono il pudore.

Occorre, anzitutto, ricordare che questa Corte ha riconosciuto

(sentenze n. 27 del 1961, n. 120 del 1963, n. 44 del 1964, n. 7 del

1965) che il principio di legalità si attua non soltanto con la

rigorosa e tassativa descrizione di una fattispecie, ma, in talune

ipotesi, con l'uso di espressioni sufficienti per individuare con

certezza il precetto e per giudicare se una determinata condotta lo

abbia, o meno, violato.

Quando la legge penale prevede la tutela di beni immateriali (come

il decoro, l'onore, la reputazione, il prestigio, la decenza ed altri)

il ricorso a nozioni proprie del linguaggio e dell'intelligenza comuni,

è inevitabile, né si è pensato, finora, a lamentare in proposito la

violazione del principio di legalità.

Per quanto attiene, in particolare, alla difesa del pudore, il

rinvio alla morale, al buon costume, e nominativamente al "comune

sentimento" (art. 529 c.p.) è legittimo, trattandosi di concetti

diffusi e generalmente compresi, sebbene non suscettibili di una

categorica definizione.

La Costituzione stessa usa locuzioni come "senso di umanità",

"buon costume", "dignità sociale", né si può dire che le relative

norme manchino di un identificabile valore positivo.

Il costume varia notevolmente secondo le condizioni storiche

d'ambiente e di cultura, ma non vi è momento in cui il cittadino, e

tanto più il giudice, non siano in grado di valutare quali

comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del

pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano.

Gli artt. 527, 528 e 529 del codice penale rispettano, quindi, il

principio di legalità costituzionalmente garantito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 527, 528 e 529 del codice penale, sollevata, in riferimento

all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in

epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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