Art. 260 c.p. — Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

[1]E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

[2]1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

[3]2° e' colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

[4]3° e' colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.

[5]Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e' commesso in tempo di guerra, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

[6]((Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica)).

Testo vigente dal 16 ottobre 2013

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 449/1991

    Ha colpito questo articolo
    13 dicembre 1991

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandnate del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata. Così deciso in Roma, nella sede de…

    Art. 260 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 406/2000

    Questione infondata
    31 luglio 2000

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte militare di appello con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000. Il Presidente: Mirabel…

    Art. 260 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 409/2000

    Questione infondata
    31 luglio 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000. Il Presidente: M…

    Art. 260 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 147 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare espresse il desiderio che fosse comminata una maggiore pena per il fatto di chi venga colto in possesso ingiustificato di documenti, di oggetti o di qualsiasi materiale rappresentativo di notizie concernenti la sicurezza dello Stato; fatto punito con la reclusione da uno a cinque anni in tempo di pace, e da tre a dieci anni in tempo di guerra (art. 260). A me è sembrato però che questa pena, tutt'altro che lieve, fosse sufficiente, tenuto conto anche del largo spazio intercedente tra il minimo e il massimo. Ho poi migliorato la formulazione dell'articolo, sostituendo, nel n. 3°, alla frase: «documenti, oggetti o qualsiasi materiale rappresentativo delle notizie», l'altra, più precisa e comprensiva: «documenti o qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie, ecc.».

    Relazione al Codice penale (1930), n. 124

Che cosa è cambiato dal 16 ottobre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 16 ottobre 2013. 37 parole aggiunte.

aggiunto: Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art260 · fonte del testo

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