Lo spionaggio politico o militare (art. 257), giusta il progetto definitivo (art. 264), si commetteva procurandosi «in qualsiasi modo, atti, documenti o notizie», che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, devono rimanere segrete. Ha però ritenuta superflua la menzione espressa del «qualsiasi modo», perchè, quando non viene richiesto un determinato modo per l'esecuzione del delitto, il modo della perpetrazione è necessariamente indifferente per la nozione del delitto medesimo. Mi è parso parimenti inutile mantenere l'indicazione degli «atti» e dei «documenti» accanto alle «notizie» perchè gli atti, in questo caso, non possono essere che documenti, e perchè nel termine «notizie» sono compresi i documenti che tali notizie contengono. Per lo spionaggio politico o militare, in relazione ai segreti, si applica la pena di morte, se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. La Commissione parlamentare propose di chiarire se questo fatto possa commettersi anche in tempo di pace, nel qual caso essa vorrebbe che venisse represso con pena meno grave. Conviene osservare che, mentre lo spionaggio a favore del nemico è punito di morte in ogni caso e senza riguardo alle conseguenze che esso abbia potuto cagionare, le altre forme di spionaggio, invece, sono punite con la pena stessa soltanto quando producono l'effetto di compromettere la nostra preparazione od efficienza bellica ovvero le operazioni militari. Da ciò si comprende che il delitto può essere commesso tanto in tempo di guerra, quanto in tempo di pace. Nè v'è ragione di punirlo meno gravemente in quest'ultimo caso, perchè è durante la pace che si preparano le difese belliche dello Stato, le quali dall'insidiosa azione dello spione possono essere rese meno efficaci nel momento in cui occorre metterle in azione. Una distinzione, ripeto, c'è già tra lo spionaggio in tempo di guerra e quello in tempo di pace, perchè il primo è punibile con la morte incondizionatamente; l'altro, invece, soltanto nel concorso delle predette condizioni. Se queste si avverano, giusta e proporzionata alla estrema gravità del fatto apparisce la pena capitale. È stato anche osservato (e l'osservazione vale altresì per gli articoli 269 e 270 del progetto, 262 e 263 del codice), che la locuzione «abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari» ha un contenuto poco preciso. Ma una maggiore precisione non può conseguirsi, non essendo possibile indicare tutti gli effetti che possono rientrare in queste categorie. È un accertamento che il giudice deve fare caso per caso, giovandosi anche, se occorre, del parere di periti e d'informazioni dell'Autorità competente.
Relazione al Codice penale (1930), n. 122