Codice penale

Art. 257 c.p. — Spionaggio politico o militare

[1]Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

[2]Si applica la pena di morte:

[3]1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

[4]2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 5 ottobre 1944

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Lo spionaggio politico o militare (art. 257), giusta il progetto definitivo (art. 264), si commetteva procurandosi «in qualsiasi modo, atti, documenti o notizie», che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, devono rimanere segrete. Ha però ritenuta superflua la menzione espressa del «qualsiasi modo», perchè, quando non viene richiesto un determinato modo per l'esecuzione del delitto, il modo della perpetrazione è necessariamente indifferente per la nozione del delitto medesimo. Mi è parso parimenti inutile mantenere l'indicazione degli «atti» e dei «documenti» accanto alle «notizie» perchè gli atti, in questo caso, non possono essere che documenti, e perchè nel termine «notizie» sono compresi i documenti che tali notizie contengono. Per lo spionaggio politico o militare, in relazione ai segreti, si applica la pena di morte, se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. La Commissione parlamentare propose di chiarire se questo fatto possa commettersi anche in tempo di pace, nel qual caso essa vorrebbe che venisse represso con pena meno grave. Conviene osservare che, mentre lo spionaggio a favore del nemico è punito di morte in ogni caso e senza riguardo alle conseguenze che esso abbia potuto cagionare, le altre forme di spionaggio, invece, sono punite con la pena stessa soltanto quando producono l'effetto di compromettere la nostra preparazione od efficienza bellica ovvero le operazioni militari. Da ciò si comprende che il delitto può essere commesso tanto in tempo di guerra, quanto in tempo di pace. Nè v'è ragione di punirlo meno gravemente in quest'ultimo caso, perchè è durante la pace che si preparano le difese belliche dello Stato, le quali dall'insidiosa azione dello spione possono essere rese meno efficaci nel momento in cui occorre metterle in azione. Una distinzione, ripeto, c'è già tra lo spionaggio in tempo di guerra e quello in tempo di pace, perchè il primo è punibile con la morte incondizionatamente; l'altro, invece, soltanto nel concorso delle predette condizioni. Se queste si avverano, giusta e proporzionata alla estrema gravità del fatto apparisce la pena capitale. È stato anche osservato (e l'osservazione vale altresì per gli articoli 269 e 270 del progetto, 262 e 263 del codice), che la locuzione «abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari» ha un contenuto poco preciso. Ma una maggiore precisione non può conseguirsi, non essendo possibile indicare tutti gli effetti che possono rientrare in queste categorie. È un accertamento che il giudice deve fare caso per caso, giovandosi anche, se occorre, del parere di periti e d'informazioni dell'Autorità competente.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 122

Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art257 · fonte del testo

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