Codice penale

Art. 256 c.p. — Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

[1]Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

[2]Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.

[3]Se si tratta di notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione, la pena e' della reclusione da due a otto anni.

[4]Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 5 ottobre 1944

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Alcune osservazioni vennero fatte dalla Commissione parlamentare sul delitto di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256). Anzitutto essa propose di dichiarare espressamente che il fatto di procurarsi tali notizie debba avvenire «senza giustificato motivo». A me è sembrata inutile codesta aggiunta, perchè ognuno comprende che un fatto legittimo (come è quello compiuto per giustificato motivo) non può costituire reato. Nè qui ci può essere alcuna possibilità di incertezza o altra ragione, che induca a derogare al sistema, seguito dal codice, di non accennare genericamente alla illegittimità del fatto, che è presupposto e requisito della nozione generale del reato. Del resto il «giustificato motivo» non potrebbe da altro dipendere che dall'esercizio d'un diritto o dall'adempimento di un dovere: causa di esclusione della punibilità espressamente preveduta nell'articolo 51. In secondo luogo la Commissione consigliò di chiarire che «esula il dolo» quando l'agente abbia ignorato che la notizia doveva rimanere segreta. La questione dovrà decidersi caso per caso, in base ai principi generali sul dolo, che, rispetto a questo delitto, consiste nella volontà di procacciarsi le notizie con la coscienza del carattere segreto (o, nei congrui casi, riservato) delle notizie medesime. La Commissione ritenne inoltre che la formulazione dell'articolo sia generica, perchè non specifica l'elemento subiettivo, e indeterminata, per ciò che riflette l'attribuzione del carattere del segreto. Ma la specificazione dell'elemento subiettivo non occorre, perchè, trattandosi di un delitto doloso, il requisito del dolo è implicito ed è sufficiente il dolo generico già indicato, indipendentemente dal fine di spionaggio o da altro scopo specifico, come ho già chiarito nella mia Relazione sul progetto definitivo (nn. 256 e seguenti). Quanto all'asserita indeterminatezza per ciò che riflette il carattere del segreto, non mi sembra, in verità, che indeterminatezza vi sia. Nell'articolo è stabilita la distinzione (che riappare nelle disposizioni successive) tra segreti, e notizie che, pur non essendo segrete, l'Autorità abbia tuttavia ordinato che siano mantenute riservate, e questa è l'unica determinazione possibile, non essendo opportuno e neppure possibile specificare quali siano i singoli segreti e le singole notizie riservate. La Commissione, infine, ha proposto di coordinare, agli effetti della pena, la prima parte con il secondo capoverso dell'articolo in esame. A me pare che nessun dubbio possa sorgere circa il perfetto coordinamento delle due disposizioni, perchè è razionale che il procacciamento di notizie «segrete» (fatto più grave) sia punito più gravemente del procacciamento di notizie semplicemente «riservate» (fatto meno grave).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 121

Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art256 · fonte del testo

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