[1](Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio).

[2]E' punito con la reclusione da cinque a dieci anni il militare:

[3]1° che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;40

[4]2° che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;40

[5]3° che e' colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°;40

[6]4° che e' colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.21

[7]Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni.42

[8]Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

21

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 16 febbraio 1989 n. 49 (in G.U. 1a s.s. 22/02/1989 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 90, primo comma, n.4, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni".

Corte Costituzionale

40

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1995 n. 298 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1995 n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziche' con la reclusione da uno a cinque anni" e "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 90, primo comma, numeri 2 e 3, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziche' con la reclusione da uno a cinque anni".

Corte Costituzionale

42

La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998 n. 97 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1998 n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziche' da uno a cinque anni".

Testo vigente dal 16 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1995 al 16 aprile 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998 n. 97 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1998 n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziche' da uno a cinque anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art90 · fonte del testo

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