Art. 260 c.p. — Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

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[1]E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

[2]1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

[3]2° e' colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

[4]3° e' colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.

[5]Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e' commesso in tempo di guerra, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 16 ottobre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare espresse il desiderio che fosse comminata una maggiore pena per il fatto di chi venga colto in possesso ingiustificato di documenti, di oggetti o di qualsiasi materiale rappresentativo di notizie concernenti la sicurezza dello Stato; fatto punito con la reclusione da uno a cinque anni in tempo di pace, e da tre a dieci anni in tempo di guerra (art. 260). A me è sembrato però che questa pena, tutt'altro che lieve, fosse sufficiente, tenuto conto anche del largo spazio intercedente tra il minimo e il massimo. Ho poi migliorato la formulazione dell'articolo, sostituendo, nel n. 3°, alla frase: «documenti, oggetti o qualsiasi materiale rappresentativo delle notizie», l'altra, più precisa e comprensiva: «documenti o qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie, ecc.».

    Relazione al Codice penale (1930), n. 124

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art260 · fonte del testo

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