Codice della navigazione

Art. 1102 c.nav. — Navigazione in zone vietate

Fuori dei casi previsti nell'articolo 260 del codice penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquemila: 1° il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell'articolo 83; 2° il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell'art. 793.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1102 · fonte del testo

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