Art. 176 c.p. — Liberazione condizionale
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[1]Il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontato meta' della pena, o almeno tre quarti se e' recidivo, e abbia dato prove costanti di buona condotta, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera i cinque anni. 3
[2]La concessione della liberazione condizionale e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierle.
[3]La liberazione condizionale non e' consentita se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 giugno 1942, n. 827
3La L. 27 giugno 1942, n. 827, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e sino a sei mesi dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale preveduta dall'art. 176 del Codice penale puo' essere concessa, concorrendo le altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni".
Testo in vigore dal 16 agosto 1942 al 11 febbraio 1947
