Art. 176 c.p. — Liberazione condizionale
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[1]Il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontato meta' della pena, o almeno tre quarti se e' recidivo, e abbia dato prove costanti di buona condotta, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera i cinque anni.
[2]La concessione della liberazione condizionale e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierle.
[3]La liberazione condizionale non e' consentita se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 16 agosto 1942
